Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/1962, n. 2782
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Il divieto relativo alle indagini sulla paternita o maternita, stabilito dall'art 278 cod civ ha carattere assoluto, ossia opera non solo quando l'Azione e diretta al riconoscimento di uno stato, cioe allo accertamento, fine a se stesso, della filiazione adulterina o incestuosa, ma anche quando il presupposto della domanda e pur sempre il disconoscimento di uno stato o di una qualita gia acquisiti dal figlio e, quindi, pure quando si voglia opporre detta filiazione quale presupposto all'Azione di nullita di una donazione a norma dell'art 780 cod civ, ricorrendo anche in questa ipotesi le ragioni che la precedente norma dell'art 278 ha assunto per porre il divieto di indagini anzidetto, la tutela cioe, dell'ordine della famiglia e la esigenza di salvaguardare la dignita morale dei suoi componenti. Ne, a tal fine, puo essere invocata contro il figlio la prova ex art 279, n 3 cod civ (paternita o maternita risultante da non equivoca dichiarazione scritta dai genitori) dal genitore che sia autore della dichiarazione ricognitiva ne, al medesimo fine, puo essere utilizzata dal genitore, che intenda trarne vantaggio, la dichiarazione dell'altro genitore che gli attribuisce la paternita o maternita del figlio non riconoscibile.*