Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17079
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In tema di incentivi per l'esodo anticipato dal lavoro, l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro (destinati a sopperire per un certo periodo alla mancanza della normale retribuzione o della pensione), compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento. Tale pattuizione, inoltre, è ammissibile, trovando giustificazione, nell'interesse alla funzionalità ed economicità dell'impresa, nell'intento di favorire un più consistente esodo di lavoratori e, nell'interesse generale dei lavoratori, in quello di assicurare un trattamento economico adeguato per tutti gli interessati, senza che si ponga in contraddizione - implicando il suddetto accordo la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione - con la disciplina sulla misura degli oneri fiscali a carico dei lavoratori e sulle modalità della loro riscossione mediante ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo presidente f.f. -
Dott. LUPI Fernando - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario SArio - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6950/2010 proposto da:
VE AR, AC AR AL, CA CC, NT UM, RI RO AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO TOSCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato GATTUCCIO Achille, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato TOSI Paolo, per delega a margine del controricorso incidentale condizionato;
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 2029/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
uditi gli avvocati Achille GATTUCCIO, Paolo TOSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UM IL, CA ER, IA BA AC, NI SA IA e IO ST, ex dipendenti della Sicilcassa s.p.a. transitati al Banco di Sicilia s.p.a. e cessati dai servizio in vista del prepensionamento con la fruizione della "indennità di accompagnamento" prevista dall'accordo sindacale in data 25 febbraio 1998, agivano in via monitoria nei confronti dell'ex datrice di lavoro allo scopo di conseguire il pagamento di una somma pari alla agevolazione fiscale di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art.59, comma 3. Il Tribunale di Palermo, dopo avere concesso i richiesti
decreti ingiuntivi, respingeva le opposizioni proposte dal Banco di Sicilia, ritenendo che dal tenore letterale del citato accordo sindacale non si evinceva la rinuncia dei lavoratori all'agevolazione fiscale prevista dalla legge, di cui la società datrice di lavoro si era appropriata senza causa.
La Corte d'appello di Palermo, riuniti gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, li accoglieva, rigettando le domande già accolte in sede monitoria.
Preliminarmente riteneva infondata l'eccezione di decadenza ex art.2113 c.c., osservando che nella adesione dei lavoratori alla
risoluzione consensuale del rapporto era manifestata la volontà risolutoria in relazione alla corresponsione dell'incentivo all'esodo e la dichiarazione in calce a prospetto di calcolo costituiva una mera dichiarazione di scienza.
Quanto al merito, la Corte d'appello ricordava che, in attuazione dell'art. 1 della legge 8 novembre 1997 n. 388, il Banco di Sicilia e le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto, il 25 febbraio 1998, un accordo che aveva previsto per i dipendenti in possesso dei requisiti ivi indicati (di età e di anzianità contributiva), un piano di esodo incentivato con la erogazione di un'indennità di accompagnamento, diversamente determinata in relazione all'anzianità contributiva, ma in ogni caso fissata in misura pari "all'importo netto del trattamento pensionistico AGO che il lavoratore avrebbe percepito con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione dell'AGO stesso". Mentre era pacifico che il Banco di Sicilia aveva correttamente determinato l'indennità di accompagnamento per ciascuno degli appellati, corrispondendola in rate mensili, come previsto dall'accordo, gli appellati, ultracinquantenni se donne e ultracinquantacinquenni se uomini al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, rivendicavano la corresponsione di un'ulteriore somma pari alla riduzione dell'imposizione fiscale prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, secondo cui le indennità erogate allo scopo di agevolare
l'esodo di determinate categorie di personale vengono tassate secondo le previsioni dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, e cioè, limitatamente ai lavoratori di oltre 50 anni se donne e di oltre 55 anni se uomini, con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.
L'infondatezza della pretesa in questione, secondo la Corte, era evidenziata dal fatto che con l'accordo collettivo il Banco di Sicilia, come del resto non contestato dagli appellanti, si era impegnato a corrispondere a ciascun interessato una somma, al netto delle imposte, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico netto che gli sarebbe spettato aggiungendo figurativamente all'anzianità previdenziale già maturata quella necessaria per l'accesso al pensionamento. Tanto emergeva inequivocabilmente dal tenore letterale della pattuizione, che lega la determinazione dell'emolumento alla misura "pari all'importo netto della pensione", esprimendo quindi non solo la equivalenza, ma anche la omogeneità (importo netto) al parametro di riferimento. Peraltro tale previsione era coerente con la ratio dell'istituto, dichiaratamente volto ad assicurare il sostegno del reddito dei dipendenti che avessero scelto la risoluzione anticipata del loro rapporto di lavoro, assicurando loro l'effettiva percezione di una somma uguale a quella a cui avrebbero avuto diritto se, alla data dell'esodo, fossero stati in possesso del requisito contributivo per conseguire la pensione di vecchiaia.
Che questo fosse il contenuto dell'obbligazione assunta dal Banco di Sicilia era confermato dal tenore delle informazioni rese, in una causa analoga, dalle organizzazioni sindacali, con le quali i soggetti stipulanti avevano riferito che le questioni di natura fiscale non erano state oggetto di trattative, in considerazione del fatto che il trattamento fiscale di detto emolumento era regolato da disposizioni di legge la cui applicazione spettava al datore di lavoro in quanto sostituto di imposta.
Dunque il costo fiscale dell'operazione, per il tenore della pattuizione, rimaneva a carico del datore di lavoro, che vi avrebbe provveduto applicando le norme di legge (qualunque esse fossero) con una operazione di calcolo a ritroso per determinare, partendo dall'importo netto corrisposto al dipendente, l'imposta da versare all'Erario a proprie spese. La pattuizione era legittima perché non violava alcuna norma inderogabile, non incidendo sulla entità dell'obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario e limitandosi a traslare, nell'ambito dei rapporti patrimoniali, il costo delle imposte sul datore di lavoro. Gli appellati, però, configurando una sorta di ibrido tra la pattuizione al netto e quella al lordo, pretendono, oltre all'intera somma concordata (come in una pattuizione di netto), quella, ulteriore, corrispondente al risparmio fiscale realizzato da Banco di Sicilia in virtù della agevolazione di cui si è sopra detto.
La dedotta mancanza, nell'accordo del 25.2.1998, di una espressa rinuncia all'agevolazione fiscale era irrilevante, dato che l'intervenuta pattuizione "al netto" rendeva inutile e priva di oggetto ogni ulteriore previsione sugli aspetti fiscali dell'operazione.
I cinque ex dipendenti del Banco di Sicilia s.p.a. ricorrono per cassazione con sette motivi nei confronti della Unicredit s.p.a., nella sua qualità di incorporante del Banco di Sicilia. L'Unicredit resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo. La stessa società ha depositato memoria illustrativa e il difensore dei ricorrenti osservazioni in replica alla conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
2.1. Il