Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2021, n. 23806

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2021, n. 23806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23806
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Velletri avverso la ordinanza emessa in data 12 febbraio 2021 dal giudice monocratico dello stesso Tribunale, che rigettava la richiesta di convalida dell'arresto di TT ST, n. ad Anzio, il 8/8/1990. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2021 il tribunale di Velletri, in composizione monocratica, non convalidava l'arresto di ST LE, "bloccato" e "messo in sicurezza" dal personale in servizio nel supermercato PAM di Nettuno e, quindi, consegnato alla polizia giudiziaria dopo poco intervenuta. L'indagato era colto dal personale addetto alla vigilanza dell'esercizio commerciale mentre cercava di superare la cassa nascondendo all'interno di una busta una forma di formaggio del valore di euro 54,98 e, dopo aver minacciato l'addetto alla vigilanza che lo aveva bloccato, al fine di guadagnare l'impunità per il reato appena commesso, lo percuoteva con calci e pugni, recandogli lesioni personali. Il pubblico ministero contestava in fatto i reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

1.1. Il provvedimento di non convalida era motivato valorizzando la non immediata e diretta percezione, da parte della p.g. operante, delle circostanze pregresse (riferite dagli attori privati dell'arresto) che, sole, consentivano di qualificare i fatti nei termini indicati dal pubblico ministero in imputazione. La polizia giudiziaria, in altre parole, avrebbe solo recepito una narrazione, senza poter quindi apprezzare direttamente né le circostanze del fatto, né le tracce del reato appena commesso;
mentre per il reato di lesioni aggravate il giudice ha ravvisato improcedibilità per difetto di querela, non avendo il p.m. chiarito in imputazione quale delle diverse ipotesi descritte all'art. 585 cod. pen. ricorresse in fatto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero presso il giudice che procede, lamentando inosservanza della legge processuale, oltre alla omessa e contraddittoria motivazione, per avere il tribunale tenuto in assoluto non cale la circostanza che l'arresto nella flagranza del reato di rapina impropria era avvenuto ad opera del privato (art. 383 cod. proc. pen.), che aveva "bloccato" e "messo in

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