Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/02/2023, n. 03363
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 34924-2019 proposto da: R C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTAGNE ROCCIOSE n. 69, presso lo studio dell'avvocato A O, rappresentato e difeso dall'avvocato N B;- ricorrente -contro MAIORA S.R.L., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente 3649 domiciliata in ROMA, VIA CHIANA N. 48, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1275/2019 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 17/10/2019 R.G.N. 1444/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott. A P. Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a C R da M s.r.I., sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente l'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre venti giorni e l'avere fatto parte di una rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con coinvolgimento anche in un furto presso il supermercato ove il R prestava la propria attività;2. la Corte di merito, richiamato l'art. 222 c.c.n.l. Terziario in base al quale, salvo i casi di legittimo impedimento e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze del dipendente devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, ha ritenuto che tale obbligo non potesse ritenersi assolto dall'asserita comunicazione verbale che sarebbe stata fatta all'azienda dalla madre e dalla sorella del dipendente, tratto in arresto nell'ambito di un'operazione antidroga;il giudice di appello ha altresì escluso che la carcerazione preventiva, situazione nella quale si trovava il R, potesse configurare impedimento assoluto alla comunicazione all'azienda dell'assenza ed evidenziato che costituiva onere del lavoratore, onere in concreto non assolto, dimostrare la assoluta impossibilità di far pervenire tramite il proprio legale siffatta comunicazione;secondo la sentenza impugnata, inoltre, la fondatezza del primo addebito, da solo idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, assorbiva la necessità di esame del secondo illecito contestato;3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C R sulla base di due motivi;la parte intimata ha resistito con controricorso;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi