Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2024, n. 5967
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L'art. 53 della l. n. 234 del 2012, come anche il previgente art. 14 bis, comma 2, della l. n. 11 del 2005, si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell'Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata correggendone la motivazione, ha escluso che fosse stata allegata la concretezza di un rischio di discriminazione "alla rovescia", rispetto a medici "transfrontalieri" provenienti da Paesi dell'Unione europea, con riferimento al mancato riconoscimento ad un medico italiano, assunto da un'Azienda sanitaria, dell'anzianità pregressa maturata come medico militare).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7587/2017 Numero sezionale 5099/2023 Numero di raccolta generale 5967/2024 Data pubblicazione 05/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: IMPIEGO PUBBLICO – CATERINA MAROTTA Presidente DISCRIMINAZIONE “ALLA ROVESCIA” ANDREA ZULIANI Consigliere RISPETTO A MEDICI TRANSFRONTALIERI – IRENE TRICOMI Consigliere ART. 53 L. N. 234/2012 - INTERPRETAZIONE ROBERTO BELLÈ Consigliere-Rel. Ud.5/12/2023 PU NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7587/2017 R.G. proposto da: RO ER, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI SANTOMASSIMO ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 14 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI SABATELLI
- ricorrente -
contro
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, in persona del procuratore speciale dott. Vilma Muccioli, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO ZOLI ed elettivamente domiciliata in Roma, via Faravelli 21, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO ROMEI
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 840/2016, depositata il 7.11.2016, RG 1/2013;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE';
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso;
Numero registro generale 7587/2017 Numero sezionale 5099/2023 uditi l'Avv. LUIGI SANTOMASSIMO per il ricorrente e l'Avv. FRANCO Numero di raccolta generale 5967/2024 RAIMONDO CC per delega verbale dell'Avv. ROBERTO ROMEI Data pubblicazione 05/03/2024 per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. ND RO, medico di anestesia, ha agito nei confronti della Azienda USL della Romagna (di seguito AUSL) ed ha esposto di essere stato assunto da essa nel 2007, in esito a concorso, provenendo dal Ministero della Difesa, ove aveva lavorato come medico militare nella medesima specialità. Nell'assunzione presso la AUSL egli era stato inquadrato come neoassunto, non essendosi tenuto conto dell'anzianità pregressa. Ha quindi domandato la ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici, con il riconoscimento dell'anzianità pregressa nello status di medico ospedaliero militare ed ogni conseguenza quanto a differenze retributive, previdenziali, indennitarie e di ferie, evidenziando, tra le varie difese, che i medici di altri Paesi dell'Unione Europea che si trasferiscano presso strutture pubbliche italiane, hanno diritto, ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 59 del 2008 conv. con mod. in L. n. 101/2008 e quale integrato dall'art. 44, co. 1, d.l. n. 69 del 2013, conv. con mod. in L. n. 98 del 2013, al riconoscimento dell'anzianità maturata presso le strutture pubbliche straniere. Pertanto, insisteva il ricorrente, richiamando poi anche il disposto dell'art. 53 L. 234/2012 e del precedente art. 14-bis L. 11/2005, di significato analogo, doveva essere riconosciuto in suo favore identico trattamento, per effetto del servizio prestato come medico della struttura pubblica militare.
2. La domanda è stata rigettata in primo e secondo grado. In particolare, la Corte d'Appello, pur ritenendo in astratto ineccepibile la ricostruzione giuridica operata dal ricorrente in tema di diritto antidiscriminatorio, ha ritenuto la mancanza di allegazioni 2 di 22 Numero registro generale 7587/2017 Numero sezionale 5099/2023 rispetto al fatto che, negli altri paesi dell' U.E., fosse assicurato il Numero di raccolta generale 5967/2024 riconoscimento della continuità tra servizio medico militare e Data pubblicazione 05/03/2024 servizio nella sanità “civile” pubblica, sicché sarebbe stato carente un elemento necessario al giudizio comparativo richiesto.
3. ND RO ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, resistiti da controricorso della AUSL. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta con cui ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. Sono in atti memorie di ambo le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per mancanza della firma del Presidente del collegio giudicante. Il motivo è infondato, come risulta dalla copia autentica della sentenza depositata dalla controricorrente, che riporta la sottoscrizione autografa del Presidente, così come anche la copia depositata dal ricorrente riporta la sottoscrizione autografa dell'estensore e del Cancelliere, a riprova del trattarsi di atto cartaceo e non telematico.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 77 nn. 1 e 4 del Regolamento U.E. 492/2011, degli artt. 45, 46 e 48 TFUE, dell'art. 53 della L. n. 234/2012 e dell'art. 5, co. 1, d.l. n. 59 del 2008, conv. con mod. in L. n. 101/2008, quale integrato dall'art. 44, co. 1, d.l. n. 69/2013 conv. con mod. in L. n. 98 del 2013. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha preteso, per attribuire la tutela richiesta, la dimostrazione che presso tutti gli altri paesi dell'Unione Europea fosse previsto il riconoscimento del diritto a lui negato, evidenziando come la normativa antidiscriminatoria europea in materia di libera circolazione dei lavoratori si applichi a tutti i 3 di 22 Numero registro generale 7587/2017 Numero sezionale 5099/2023 cittadini U.E., senza distinzione di status militare e civile, così come Numero di raccolta generale 5967/2024 è per la disciplina antidiscriminatoria interna delle situazioni Data pubblicazione 05/03/2024 transfrontaliere (art. 5, co. 1, d.l. n. 59 del 2008 cit.). Il terzo motivo assume la violazione, per errata interpretazione, delle stesse norme di cui al secondo motivo. Il motivo censura la sentenza impugnata per avere preteso la necessità di allegare, al fine di ottenere la tutela richiesta, l'esistenza di una norma ad hoc per la sola categoria dei medici militari che, nei vari Paesi U.E., preveda il diritto al mantenimento dell'anzianità maturata al momento del passaggio, per concorso esterno, al servizio sanitario civile. Il motivo ricostruisce poi l'iter logico-giuridico della tesi sostenuta e richiama la normativa di equiparazione delle esperienze professionali e dell'anzianità (art. 5, co. 1, d.l. n. 59 del 2008 cit.) nonché la norma interna di contrasto delle discriminazioni al contrario (art. 53 L. n. 234/2012), sottolineando che la stessa Corte di merito aveva ammesso come non fosse affatto predicabile in assoluto la disomogeneità ontologica dello status militare rispetto a quello civile, quanto allo svolgimento delle prestazioni mediche. Il quarto motivo infine censura la sentenza impugnata per avere preteso un'allegazione, ovverosia il fatto che gli altri Paesi della U.E. valorizzassero i servizi medici resi nell'ambito militare, allorquando vi fosse passaggio al servizio sanitario civile, che era del tutto nuova e ciò senza sollecitare su di essa il dibattito delle parti, così incorrendo in extra e\o ultrapetizione, oltre che violazione del principio del contraddittorio.
3. I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica.
4. Il ricorrente pone al centro della propria pretesa l'applicazione dell'art. 53 L. n. 234/2012 (e del precedente art. 14-bis L. n. 11/2005 di significato analogo) secondo cui «nei confronti dei 4 di 22 Numero registro generale 7587/2017 Numero sezionale 5099/2023 cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento Numero di raccolta generale 5967/2024 giuridico italiano o prassi interne che producano effetti Data pubblicazione 05/03/2024 discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea». Il ragionamento, come già osservato dalla Corte territoriale, è in sé lineare. Il ricorrente – già medico militare di anestesia – ha poi vinto il concorso da dirigente presso la A.S.L. Egli fa quindi rilevare che, per effetto di vari pronunciamenti della Corte di Giustizia e poi per il recepimento del principio nel diritto interno (art. 5, d.l. n. 59/2008 cit., quale integrato dall'art. 44, co. 1, d.l. n. 69/2013 cit.) i medici di Paesi U.E. che si trasferiscano in Italia hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata presso le strutture sanitarie pubbliche del Paese di provenienza. Di conseguenza, secondo la tesi sostenuta nei motivi, in applicazione dell'art. 53 cit. ed al fine di evitare una discriminazione ai danni del medico interno che si trovi nelle condizioni sopra evidenziate, anche in suo favore dovrebbero essere riconosciuti i medesimi effetti, economici e di “carriera”, conseguenti all'anzianità di servizio maturata, seppure riferibile a settore – quello militare - diverso da quello specifico della sanità civile, ma pur sempre, anch'esso, “pubblico”.
5. Per affrontare il tema è necessario ampliare la visuale ad ulteriori norme, solo in parte menzionate dal ricorrente, per ricostruire l'assetto della disciplina di fonte primaria relativo alle discriminazioni “alla rovescia”.
5.1 Una prima norma è l'art. 2 della L. n. 62 del 2005, con la quale, nel fissare i “principi e criteri direttivi generali della delega legislativa” per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”, fu stabilito che «i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati 5 di 22 Numero registro generale 7587/2017 Numero sezionale 5099/2023 membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il Numero di raccolta generale 5967/2024 massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni Data pubblicazione 05/03/2024 interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e