Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2021, n. 214

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Sentenza
5 novembre 2021
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5 novembre 2021

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Massime1

In sede di esecuzione non è utilizzabile il procedimento di correzione dell'errore materiale per l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso nel dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile, di cui comporterebbe una modificazione essenziale "in malam partem".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2021, n. 214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 214
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

00214-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3350/2021 Presidente ADRIANO IASILLO CC 05/11/2021 FILIPPO CASA R.G.N. 14296/2021 MONICA BONI STEFANO APRILE Relatore ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: CO GH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
гла RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per la parte che qui interessa, la richiesta avanzata dal pubblico ministero di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2012, irrevocabile il 25 febbraio 2015, con la quale HI CO è stato giudicato responsabile dei reati allo stesso ascritti e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto dell'esistente contrasto tra motivazione, nella quale espressamente il giudice aveva escluso la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per i precedenti penali dell'imputato, ma ha dato prevalenza al dispositivo che tale beneficio ha concesso, valorizzando la circostanza che l'eventuale errore avrebbe dovuto essere oggetto dell'impugnazione che non risulta essere stata proposta.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. poiché il dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2012 è chiaramente il frutto di un errore materiale, da correggere sulla base di quanto risulta dalla motivazione nella quale il giudice aveva motivatamente escluso la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente richiama alcune massime giurisprudenziali che consentirebbero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, ricorso alla motivazione per individuare l'errore ed eliminarne gli effetti (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 2019, B. Rv. 275690 «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso>>; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la

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