Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2020, n. 11581
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da P E, nato a Milano il 7/5/1981 N S, nato a Canosa di Puglia il 14/1/1960 N M, nato a Canosa di Puglia il 8/1/1970 G E, nato a Piateda il 1/8/1947 avverso la sentenza del 11/2/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a P E, N S, N M e G E, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi richieste in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1, contestato a N S e a N M);
260 d.lgs. 152/2006 (capo 2, contestato a N S, N M, P E e G E);
484 cod. pen. (capo 3, contestato a N S e N M);
515 cod. pen. (capo 5, contestato a N S, N M, P E e G E);
256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo 6, contestato a N S e N M);
256, comma 3, d.lgs. 152/2006 (capo 7, contestato a N S e N M);
256, comma 3 e comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo 8, contestato a N S e N M);
449 cod. pen. (capo 9, contestato a N S);
256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo 10, contestato a N S e N M);
256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo 11, contestato a N S e N M);
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo 11, contestato a N S e N M);
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo 12, contestato a N S e N M);
259 d.lgs. 152/2006 (capo 13, contestato a N S, N M e P E). Con la medesima sentenza sono state ordinate a tutti gli imputati, ai sensi dell'art. 452 quaterdecies cod. pen., il ripristino dell'ambiente, e, ai soli N S e N M (unitamente a Campione Nicola che non ha proposto ricorso), la bonifica delle discariche abusive di cui ai capi 7 et 8, ed è stata disposta, ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, la confisca delle aree interessate dalle attività illecite (su cui esisteva un impianto abusivo di trattamento di rifiuti ed erano state realizzate discariche abusive), nonché, ai sensi dell'art. 259 d.lgs. 152/2006, la confisca dei veicoli utilizzati per le attività illecite di traffico di rifiuti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Elio G, per il tramite dell'Avvocato A P, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha lamentato l'erroneità della qualificazione ai sensi dell'art. 260 d.lgs. 152/2006;ora sostituito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen., delle condotte di cui al capo 2), considerato il più grave tra i reati che gli erano stati contestati, difettandone alcuni degli elementi costitutivi, e, in particolare, la veste di gestore di fatto della società Polirecuperi, in quanto il figlio del ricorrente, Mauro G, che ne era amministratore di diritto, non era solo l'apparente gestore, ma esercitava concretamente i poteri attribuitigli, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità di tale reato anche a suo carico.
2.2. Con un secondo motivo ha eccepito la illegalità della confisca dell'autoveicolo targato DN735BS, disposta ai sensi dell'art. 260, comma 4 bis, d.lgs. 152/2006, nonostante l'occasionalità della condotta, essendo stato utilizzato tale veicolo per eseguire un unico trasporto di rifiuti, in quanto gli altri trasporti di rifiuti oggetto delle contestazioni erano stati eseguiti mediante mezzi della Piemonte Recuperi S.r.l.
3. Lo stesso G ha proposto altro ricorso avverso la medesima sentenza, sempre per il tramite dell'Avvocato A P, mediante il quale ha ribadito le censure già formulate, di erroneità della qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 2), a causa della modestia della attività gestoria svolta dal ricorrente all'interno della società Polirecuperi, e di illegittimità della confisca del veicolo di proprietà di tale società, utilizzato per un solo trasporto di rifiuti verso lo stabilimento di Trezzano sul Naviglio, mentre altri trasporti di rifiuti erano stati affidati alla società Piemonte Recuperi, che li aveva eseguiti con mezzi propri, con la conseguente occasionalità dell'utilizzo del mezzo confiscato per la realizzazione delle condotte ritenute illecite. Con il medesimo ricorso ha poi eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 452 undecies cod. pen., che esclude l'applicazione della confisca nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi, giacché tale disciplina opererebbe una ingiustificata discriminazione tra il condannato per il reato di cui all'art. 452 septies cod. pen. e quello per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.;
sarebbe, inoltre, irragionevole la scelta del legislatore di precludere, all'autore del reato che non abbia potuto porre in essere l'attività riparatoria (per non aver inciso sulla sicurezza dei luoghi o dell'ambiente o per non aver avuto la possibilità di provvedervi), di beneficiare di tale causa di esclusione della confisca.
4. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche E P, che lo ha affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo ha lamentato l'illegalità della confisca di due autocarri (targati EH991SV e DN905BV), disposta ai sensi dell'art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006, benché gli stessi fossero di proprietà dell'impresa individuale "Porcelli Bartolomeo" di P A, e non dell'imputato, con la conseguente illegittimità di detta confisca, essendo del tutto estraneo A P, padre dell'imputato, ai reati, tra l'altro commessi dal figlio in un periodo di tempo breve, dal marzo al maggio 2017, e di cui lo stesso era all'oscuro.
4.2. In secondo luogo, ha prospettato un vizio in ordine alla espressione della volontà dell'imputato, rilevante ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., evidenziando che il pubblico ministero, nell'esprimere il consenso in ordine alla richiesta di applicazione della pena avanzata dal ricorrente, aveva espresso parere favorevole al dissequestro di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo, tra cui l'area di proprietà della Ditta Porcelli Bartolomeo, quella di proprietà della Bapo Immobiliare S.r.l., dei due autocarri di proprietà della Ditta Porcelli e di uno di proprietà della Credit Agricole Leasing S.p.a., concesso i leasing alla medesima ditta Porcelli;
tale parere aveva influenzato la volontà
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a P E, N S, N M e G E, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi richieste in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1, contestato a N S e a N M);
260 d.lgs. 152/2006 (capo 2, contestato a N S, N M, P E e G E);
484 cod. pen. (capo 3, contestato a N S e N M);
515 cod. pen. (capo 5, contestato a N S, N M, P E e G E);
256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo 6, contestato a N S e N M);
256, comma 3, d.lgs. 152/2006 (capo 7, contestato a N S e N M);
256, comma 3 e comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo 8, contestato a N S e N M);
449 cod. pen. (capo 9, contestato a N S);
256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo 10, contestato a N S e N M);
256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo 11, contestato a N S e N M);
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo 11, contestato a N S e N M);
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (capo 12, contestato a N S e N M);
259 d.lgs. 152/2006 (capo 13, contestato a N S, N M e P E). Con la medesima sentenza sono state ordinate a tutti gli imputati, ai sensi dell'art. 452 quaterdecies cod. pen., il ripristino dell'ambiente, e, ai soli N S e N M (unitamente a Campione Nicola che non ha proposto ricorso), la bonifica delle discariche abusive di cui ai capi 7 et 8, ed è stata disposta, ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, la confisca delle aree interessate dalle attività illecite (su cui esisteva un impianto abusivo di trattamento di rifiuti ed erano state realizzate discariche abusive), nonché, ai sensi dell'art. 259 d.lgs. 152/2006, la confisca dei veicoli utilizzati per le attività illecite di traffico di rifiuti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Elio G, per il tramite dell'Avvocato A P, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha lamentato l'erroneità della qualificazione ai sensi dell'art. 260 d.lgs. 152/2006;ora sostituito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen., delle condotte di cui al capo 2), considerato il più grave tra i reati che gli erano stati contestati, difettandone alcuni degli elementi costitutivi, e, in particolare, la veste di gestore di fatto della società Polirecuperi, in quanto il figlio del ricorrente, Mauro G, che ne era amministratore di diritto, non era solo l'apparente gestore, ma esercitava concretamente i poteri attribuitigli, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità di tale reato anche a suo carico.
2.2. Con un secondo motivo ha eccepito la illegalità della confisca dell'autoveicolo targato DN735BS, disposta ai sensi dell'art. 260, comma 4 bis, d.lgs. 152/2006, nonostante l'occasionalità della condotta, essendo stato utilizzato tale veicolo per eseguire un unico trasporto di rifiuti, in quanto gli altri trasporti di rifiuti oggetto delle contestazioni erano stati eseguiti mediante mezzi della Piemonte Recuperi S.r.l.
3. Lo stesso G ha proposto altro ricorso avverso la medesima sentenza, sempre per il tramite dell'Avvocato A P, mediante il quale ha ribadito le censure già formulate, di erroneità della qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 2), a causa della modestia della attività gestoria svolta dal ricorrente all'interno della società Polirecuperi, e di illegittimità della confisca del veicolo di proprietà di tale società, utilizzato per un solo trasporto di rifiuti verso lo stabilimento di Trezzano sul Naviglio, mentre altri trasporti di rifiuti erano stati affidati alla società Piemonte Recuperi, che li aveva eseguiti con mezzi propri, con la conseguente occasionalità dell'utilizzo del mezzo confiscato per la realizzazione delle condotte ritenute illecite. Con il medesimo ricorso ha poi eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 452 undecies cod. pen., che esclude l'applicazione della confisca nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi, giacché tale disciplina opererebbe una ingiustificata discriminazione tra il condannato per il reato di cui all'art. 452 septies cod. pen. e quello per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.;
sarebbe, inoltre, irragionevole la scelta del legislatore di precludere, all'autore del reato che non abbia potuto porre in essere l'attività riparatoria (per non aver inciso sulla sicurezza dei luoghi o dell'ambiente o per non aver avuto la possibilità di provvedervi), di beneficiare di tale causa di esclusione della confisca.
4. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche E P, che lo ha affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo ha lamentato l'illegalità della confisca di due autocarri (targati EH991SV e DN905BV), disposta ai sensi dell'art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006, benché gli stessi fossero di proprietà dell'impresa individuale "Porcelli Bartolomeo" di P A, e non dell'imputato, con la conseguente illegittimità di detta confisca, essendo del tutto estraneo A P, padre dell'imputato, ai reati, tra l'altro commessi dal figlio in un periodo di tempo breve, dal marzo al maggio 2017, e di cui lo stesso era all'oscuro.
4.2. In secondo luogo, ha prospettato un vizio in ordine alla espressione della volontà dell'imputato, rilevante ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., evidenziando che il pubblico ministero, nell'esprimere il consenso in ordine alla richiesta di applicazione della pena avanzata dal ricorrente, aveva espresso parere favorevole al dissequestro di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo, tra cui l'area di proprietà della Ditta Porcelli Bartolomeo, quella di proprietà della Bapo Immobiliare S.r.l., dei due autocarri di proprietà della Ditta Porcelli e di uno di proprietà della Credit Agricole Leasing S.p.a., concesso i leasing alla medesima ditta Porcelli;
tale parere aveva influenzato la volontà
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