Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2021, n. 44951
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: ZO NI nato a [...] il [...] inoltre: EP SM avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
lette le memorie difensive dell'imputato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.11.2018, la Corte d'assise d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame proposto da IO CA, aveva riqualificato il reato di omicidio doloso, per il quale il medesimo era stato condannato in sede di abbreviato celebrato in primo grado, in quello di omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa, confermando inoltre la condanna per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen. (occultamento di cadavere).
2. A seguito di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, la lerza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la suddetta sentenza limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen., come introdotta dalla legge n. 36/2019, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte d'assise di Napoli;
ha, inoltre, rigettato nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile il capo della sentenza di condanna relativo al delitto di cui all'art. 411 cod. pen. In estrema sintesi, la sentenza rescindente della ierza lezione ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in relazione al delitto di omicidio, l'eventuale ricorrenza, in concreto, delle situazioni oggettive di esclusione dell'antigiuridicità del fatto introdotte dalla "novella" del 2019, consistenti nell'aver agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nelle condizioni di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (c.d. minorata difesa) ovvero in stato di "grave turbamento", derivante dalla situazione di pericolo in atto.
3. Con sentenza del 13.5.2020, la Corte d'assise d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non punibile il CA in ordine al reato di omicidio per eccesso colposo in difesa legittima, per avere egli agito nelle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, cod. peni come introdotto dalla legge n. 36/2019, revocando limitatamente a tale capo le statuizioni civili e confermando nel resto. I giudici napoletani, nella ricostruzione del fatto, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese dall'imputato. Questi dichiarava che nella notte fra il 5 e il 6 luglio 2012, verso le ore 01.00/01.30, aveva sentito taluni rumori provenienti dal di fuori della sua abitazione e di essersi affacciato alla finestra;
i suoi occhi erano stati colpiti da una luce improvvisa e poi si era accorto della presenza di un uomo che camminava sul balcone in direzione della finestra (aperta) che dava nella stanza dei suoi figli. Aveva visto che l'uomo aveva una cosa fra le mani che gli era sembrata una pistola, per cui egli si era molto spaventato. A quel punto aveva prelevato uno dei suoi fucili dalla cassaforte, aveva scavalcato il davanzale della finestra e, non vedendo più l'individuo,