Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2021, n. 44951

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2021, n. 44951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44951
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: CAPOZZO GIOVANNI nato a GIOIA SANNITICA il 01/10/1969 inoltre: XHEPA HASMINE avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
lette le conclusioni del PG;
lette le memorie difensive dell'imputato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.11.2018, la Corte d'assise d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame proposto da G C, aveva riqualificato il reato di omicidio doloso, per il quale il medesimo era stato condannato in sede di abbreviato celebrato in primo grado, in quello di omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa, confermando inoltre la condanna per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen. (occultamento di cadavere).

2. A seguito di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, la lerza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la suddetta sentenza limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen., come introdotta dalla legge n. 36/2019, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte d'assise di Napoli;
ha, inoltre, rigettato nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile il capo della sentenza di condanna relativo al delitto di cui all'art. 411 cod. pen. In estrema sintesi, la sentenza rescindente della ierza lezione ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in relazione al delitto di omicidio, l'eventuale ricorrenza, in concreto, delle situazioni oggettive di esclusione dell'antigiuridicità del fatto introdotte dalla "novella" del 2019, consistenti nell'aver agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nelle condizioni di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (c.d. minorata difesa) ovvero in stato di "grave turbamento", derivante dalla situazione di pericolo in atto.

3. Con sentenza del 13.5.2020, la Corte d'assise d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non punibile il C in ordine al reato di omicidio per eccesso colposo in difesa legittima, per avere egli agito nelle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, cod. peni come introdotto dalla legge n. 36/2019, revocando limitatamente a tale capo le statuizioni civili e confermando nel resto. I giudici napoletani, nella ricostruzione del fatto, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese dall'imputato. Questi dichiarava che nella notte fra il 5 e il 6 luglio 2012, verso le ore 01.00/01.30, aveva sentito taluni rumori provenienti dal di fuori della sua abitazione e di essersi affacciato alla finestra;
i suoi occhi erano stati colpiti da una luce improvvisa e poi si era accorto della presenza di un uomo che camminava sul balcone in direzione della finestra (aperta) che dava nella stanza dei suoi figli. Aveva visto che l'uomo aveva una cosa fra le mani che gli era sembrata una pistola, per cui egli si era molto spaventato. A quel punto aveva prelevato uno dei suoi fucili dalla cassaforte, aveva scavalcato il davanzale della finestra e, non vedendo più l'individuo, aveva iniziato a sparare, esplodendo 4-5 cartucce "a casaccio verso sinistra", senza essere in grado di dire se P sparato sparato verso l'alto o ad altezza d'uomo. Il tutto era accaduto al buio ed il C aveva anche pensato che sul posto "vi fossero più persone". Era poi sceso giù per verificare se i malviventi avessero portato via qualcosa, e a quel punto si era accorto che, vicino all'albero di noci che stava dinanzi alla sua abitazione, giaceva a terra il corpo senza vita di un uomo. Preso dal panico, aveva deciso di far sparire il cadavere, che aveva poi gettato dal ponte sul fiume Volturno, dopo averlo ricoperto con delle buste. In seguito, l'imputato precisava che, dopo avere sparato in aria, dal balcone aveva visto nel giardino una persona, nei pressi del noce, cui aveva puntato l'arma per sparare (alle gambe) solo per renderlo inoffensivo, e di avere avuto l'impressione che avesse una pistola in mano. La Corte territoriale ha ritenuto che nell'occorso il C ebbe pochi secondi per valutare la situazione ed agì in uno stato di forte agitazione e di paura per ciò che stava accadendo e che poteva immediatamente succedere. Nella concitazione del momento - opina la Corte - il prevenuto sparò senza sapere se la persona che vedeva in giardino fosse la stessa che pochi secondi prima aveva sorpreso a camminare sul balcone di casa sua o non piuttosto un altro individuo che stava da basso in appoggio a quello che stava cercando di entrare in casa. La presenza di più soggetti è stata data per acquisita, sia perché recepita dalla imputazione formulata dall'accusa, sia perché validata dalla testimonianza resa da C Nicola. Le suddette circostanze, valutate unitariamente, hanno indotto la Corte del rinvio ad affermare che in quella situazione concreta la condotta dell'imputato fu determinata unicamente dal timore per la situazione di pericolo che stava incombendo su di lui ed i suoi famigliari;
inoltre, che egli agì in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi