Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 09991
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: G A nato a ROMA il 06/03/1972 avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE MILITARE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L. M F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Procura di Cesena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 il Tribunale Militare di Verona ha condannato A G, appuntato scelto in congedo, in servizio, all'epoca dei fatti, presso la stazione dei Carabinieri di Cesena, per i reati di cui ai capi a) (furto militare aggravato di cui all'art. 230, comma primo e secondo, 47 cod. pen. m.p.) e b) (violata consegna aggravata di cui all'art. 120 e 47, comma secondo, cod. pen. m.p.), alla pena di mesi otto di reclusione militare concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. considerata prevalente. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, denunciando tre vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale. Si rileva che si tratta del delitto di peculato di cui all'art. 314 primo comma cod. pen. ricondotto, dal Tribunale Militare, a quello di furto aggravato con riferimento al capo a). Nella specie soggetto passivo della condotta non è né l'Amministrazione militare né un militare, ma il privato, cioè la persona che aveva smarrito il portafogli all'interno del quale vi era il danaro di cui il militare si è appropriato ed al quale l'oggetto era stato affidato per ragioni di servizio. Si richiamano in tal senso precedenti di legittimità in termini (Sez. 6, Rv. 262458;Rv. 272926;Rv. 253194). Al militare va attribuita la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, deve essergli ascritto il reato comune di cui all'art. 314 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e processuale. La giurisdizione appartiene al Tribunale ordinario stante la diversa qualifica del reato sub a) come reato comune invocata dal ricorrente, secondo quanto illustrato con il primo motivo di ricorso, con conseguente attribuzione della cognizione al giudice ordinario ed esclusione di quella dello speciale Tribunale militare, ai sensi dell'art. 103, ultimo comma Cost.
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