Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2022, n. 10847

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2022, n. 10847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10847
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12593-2019 proposto da: FONDAZIONE CHIETI - ABRUZZO E MOLISE (GIA' FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell'avvocato A F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;

- ricorrente -

contro

KPMG S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI

15, presso lo studio dell'avvocato E GBRIELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALDO SACCHI e MAURIZIO GALBIATI;
UBI BANCA S.P.A. - UNIONE DI BANCHE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

39, presso lo STUDIO BONELLIEREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA RAFFAELLO PERFETTI;
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NAZIONALE

91, presso il Servizio di Consulenza legale della Banca stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA CECI e DONATO MESSINEO;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

nonché

contro

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 FONDO NAZIONALE DI RISOLUZIONE, CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A. IN L.C.A., NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.P.A., REV - GESTIONE CREDITI S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 582/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/01/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2015, a causa del dissesto della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti s.p.a. (da ora: CaRiChieti) la Banca d’Italia dette corso al procedimento di risoluzione di tale banca, in conformità alle previsioni del decreto legislativo del 16 novembre 2015 n. 180, attuativo della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

2. Il procedimento di risoluzione fu avviato con provvedimento della Banca d’Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, e si articolò, in sintesi, nell’azzeramento del capitale, con l’estinzione dei diritti degli azionisti (e degli obbligazionisti subordinati), tra cui l’odierna ricorrente;
nella istituzione di un cd. ente-ponte, denominato Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. (nel F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 prosieguo, Nuova CaRiChieti), destinato ad essere venduto ad altri operatori del mercato bancario;
nel trasferimento all’ente-ponte dell’azienda della CaRiChieti;
nella cessione dei rapporti in sofferenza dall’ente-ponte ad una bad company denominata Rev- Gestione Crediti s.p.a.;
nella liquidazione coatta amministrativa della CaRiChieti, disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 9 dicembre 2015, e nella revoca dell’autorizzazione alla stessa ad esercitare l’attività bancaria, disposta dalla Banca Centrale Europea il 14 dicembre 2015;
nella designazione, a seguito di procedura negoziata, di KPMG s.p.a. in funzione di “esperto indipendente” incaricato delle valutazioni di cui agli articoli 25, terzo comma, e 88 del decreto legislativo n. 180 del 2015. 3. Con ricorso al

TAR

Lazio la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise (all’epoca Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti) - già azionista della CaRiChieti, che aveva visto azzerare il valore delle proprie azioni a seguito della suddetta procedura di risoluzione - impugnò i suddetti provvedimenti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 e, rispettivamente, del 22 novembre del 2015 e tutti i consequenziali atti della procedura di risoluzione della CaRiChieti, deducendo l’illegittimità di tale procedura per molteplici vizi, tra cui la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione degli articoli 73 e 97 della Costituzione e dei principi di proporzionalità e imparzialità. La ricorrente denunciava l'assertività del menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, lamentando l'assenza di plausibili spiegazioni della totale riduzione del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate e deducendo, tra l’altro, l'assenza di prova in ordine all'impossibilità di una soluzione alternativa, anche attraverso l'intervento del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, alla risoluzione della banca.

3.1. Alla domanda demolitoria la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise affiancò altresì una domanda risarcitoria, deducendo che i suoi diritti patrimoniali sarebbero stati pregiudicati dall’illegittimo ricorso alla procedura di risoluzione. Secondo la ricorrente l'adozione di tale procedura avrebbe danneggiato gli azionisti della CaRiChieti, giacché, al contrario, «l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti, non costituente aiuto di Stato» avrebbe consentito «la conservazione di un pur minimo valore dei titoli dei risparmiatori, il cui importo avrebbe potuto trovare copertura nel recupero dei crediti deteriorati, deprezzati oltre misura» (pag. 6, primo capoverso, del ricorso).

4. Il

TAR

Lazio, con la sentenza n. 12890/2016, ha disatteso tutte le domande della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise.

5. In epoca successiva alla pronuncia della sentenza del

TAR

Lazio la procedura di risoluzione della CaRiChieti è giunta a compimento con la vendita della Nuova CaRiChieti s.p.a. alla banca Unione Banche Italiane s.p.a. (

UBI

Banca).

6. L’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del

TAR

Lazio è stato rigettato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 582/2019, che lo ha dichiarato in parte improcedibile, in parte infondato.

7. In primo luogo, il Consiglio di Stato, preso atto che il procedimento di risoluzione della CaRiChieti si era concluso con la vendita della neocostituita Nuova CaRiChieti ad

UBI

Banca, ha dichiarato improcedibile l’appello nella parte in cui esso era volto a censurare la statuizione di infondatezza della domanda di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 annullamento degli atti amministrativi impugnati (cfr. §§ 5-6 della sentenza).
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