Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2021, n. 14630
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Testo completo
ento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 12/10/2016, il Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava LI AN responsabile dei reati di cu aH artt. 624 e 648 c.p., e, concesse le circostanze attenuanti generiche stirnale equivalenti alie contestate aggravanti, ritenuta la continuazione, lo condai-.naya ali:3 pena di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa.
1.1. Con !a sentenza n. 620/20 del giorno 25/02/2020, la Corte di czìtarizai-Q adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di pnn jr3dg;
i-.'ichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordi.ne ai i-eatc di cui all'art 548 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione, ride -rTinavala pena inflitta per il reato di cui all'art. 624 c.p. in mesi 8 di refiti inni, ed 200,99 di multa, confermando nel resto.
2. Avverso ta!e sentenza d'appello propone ricorso per cassazione CI AN. a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disnotg di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): vizi motivazionali in riferimento alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricnrso è nammissibi!e.
4. va ricordato Cne cont-ollo del giudice di legittimità sui vizi della mot.ivaziùne aaiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la iLi;i-Lta sotto ii profilo logico argomentativo, restando preclusa la rileauía ciegii