Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2018, n. 26168
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 3496-2014 proposto da: C -L) eC,-( MEUCCI ROSSELLA MCCRSL62A56D612X, MCKENZIE MEUCCI ORLANDO MCKRND86D29Z114W, MEUCCI SIRA MCCSRI66P41H224G, MEUCCI ANDREA MCCNDR45M22D612V, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LAZIO
20/C, presso lo studio dell'avvocato C C, che li rappresenta e L. difende;
- ricorrenti -
contro
RASTRELLI LUIGI RSTLGU41TO7L883L, TARGIONI FIORETTA TRGFTT45T56D612A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato ,. M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
- con troricorrenti - nonchè
contro
FAGGIOLI SESTO, FAGGIOLI DONELLA, MEUCCI MARIA GABRIELLA;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: RASTRELLI LUIGI RSTLGU41TO7L883L, TARGIONI FIORETTA TRGFTT45T56D612A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
- ricorrenti incidentali -
contro
FAGGIOLI SESTO, FAGGIOLI DONELLA, MEUCCI MARIA GABRIELLA, MCKENZIE MEUCCI ORLANDO MCKRND86D29Z114W, MEUCCI SIRA MCCSRI66P41H224G, MEUCCI ROSSELLA MCCRSL62A56D612X, MEUCCI ANDREA MCCNDR45M22D612V.
- intimati -
avverso la sentenza n. 1435/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale;
udito l'avvocato Coggiatti.
FATTI DI CAUSA
A M, R M, S M e O M M hanno proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1435/2013, depositata il 23 settembre 2013. Resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale in unico motivo, L R e F T;
restano intimati senza svolgere attività difensive M G M, Donatella Faggioli e Sesto Faggioli. Ricorrenti e controricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. I.Con citazione notificata il 15 maggio 2007, A M, R M, S M e O M M, coeredi di W C, deceduta il 28 novembre 2005, convennero l'altra coerede M G M, il marito di questa M F, nonché L R e F T, domandando di accertare che l'atto 5 luglio 1993, con cui W C aveva venduto alla s.r.l. G un fabbricato per civile abitazione in via G. Matteotti n. 25 di Forte dei Marmi, fosse dichiarato simulato, trattandosi di donazione conclusa in favore di M G M e/o di M F, ovvero in favore della s.r.l. G, a tal fine costituita da questi ultimi. Quale conseguenza della declaratoria di simulazione e perciò dell'inefficacia dell'atto traslativo del 5 luglio 1993, gli attori domandarono di accertare che il Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -3- compendio immobiliare fosse perciò compreso nell'asse ereditario di W C, dichiarandosi altresì inefficace l'atto di assegnazione del fabbricato ai signori L R e F T in data 22 maggio 1998, adottato in sede di liquidazione della s.r.l. G. In corso di causa, gli attori domandarono altresì di dichiarare la nullità dell'atto di transazione intercorso tra W C e i convenuti il 16 novembre 1999, sussistendo un patto commissorio in favore di L R e F T. Con sentenza del 19 marzo 2009 il Tribunale di Firenze respinse le domande, ritenendo infondata la petitio hereditatis ex art. 533 c.c. in relazione alla villa di Forte dei Marmi, in quanto il bene era fuoriuscito dall'asse ereditario di W C;
ove ravvisabile anche un'azione di accertamento dell'intesa simulatoria, il Tribunale ritenne non superabili in proposito i limiti di prova di cui all'art.1417 c.c. Quanto alla transazione del 19 novembre 1999 ed alla deduzione dell'esistenza di un sottostante patto commissorio, il Tribunale osservò come tale scrittura precludesse ogni riesame della questione, giacché intercorsa tra L R, F T, W C, M G M e M F, stabilendosi che i coniugi R e T "a tacitazione di ogni reciproca pretesa, azione e diritto, sia per l'atto privato in data 5.7.1993, sia per le obbligazioni nascenti dall'atto di cessione delle quote di capitale della s.r.l. GAMA in data 22.3.1996, corrispondono a M G M e/o M F la somma di L. 180.000.000". La Corte d'Appello confermò la pronuncia di primo grado, integrandone in parte la motivazione. Fu respinta la domanda di petizione ereditaria, essendo l'immobile di Forte dei Marmi uscito dal patrimonio della de cuius W C in base al Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud 25-05-2018 -4- titolo del 5 luglio 1993 in favore della s.r.l. GAMA e poi assegnato in sede di liquidazione della stessa società agli attuali possessori L R e F T. I giudici di appello ritennero comunque gli attori, quali eredi di W C, legittimati all'azione contrattuale di simulazione della vendita del 1993, azione tuttavia preclusa per la rinuncia agli atti del giudizio consacrata nella sentenza n. 143/2003 del Tribunale di Firenze, collegata alla transazione del 16 settembre 1999, la quale appunto prevedeva la "rinuncia all'azione promossa
contro
L R e F T", sia sotto il profilo della simulazione del pagamento del prezzo della vendita stipulata il 5 luglio 1993, sia sotto il profilo del dedotto patto commissorio, entrambi allegati a sostegno delle domande oggetto del primo giudizio transatto tra le parti. La Corte di Firenze ritenne infine contraddittorio affermare la nullità della transazione, in quanto incidente "non ... su contratti illeciti, ma sulle domande volte a tale accertamento, al quale si rinuncia".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso di A M, R M, S M e O M M denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1423 c.c. I ricorrenti principali sostengono che, in riferimento a tutte le ipotesi di nullità assoluta, il divieto di convalida dell'atto nullo previsto dall'art.1423 c.c. dovrebbe trovare applicazione non solo nel caso di esecuzione spontanea del contratto nullo, ma, altresì, nel caso di rinuncia, preventiva o successiva, a far valere la nullità;
ciò in conformità a quanto previsto, peraltro, dall'art. 1421 c.c., il quale dovrebbe comportare che l'eventuale rinuncia all'azione di nullità da parte dei contraenti non possa ledere i diritti di Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -5- coloro ai quali la legge riconosce la legittimazione a far valere la nullità. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1972 c.c., in quanto la Corte di Appello, escludendo la nullità della transazione relativa alla compravendita del 5 luglio 1993, si sarebbe posta in insanabile contrasto con il primo comma della norma citata, il quale prevede la nullità della transazione stipulata in riferimento ad un contratto illecito;
in particolare i ricorrenti, richiamando la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 143/2003, sottolineano come da questa emergesse che oggetto della transazione furono contratti di cui in quella sede fu espressamente allegata l'illiceità , stante il fatto che "la costituzione della società GAMA fu preordinata esclusivamente alla costruzione di un meccanismo in virtù del quale L R prestava a M G M e a M F... la somma di L. 500.000.000 a un tasso di interesse non consentito dalla legge, garantendosi la proprietà dell'immobile di Forte dei Marmi in caso di mancata costituzione dell'immobile...". Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità della sentenza della Corte di Firenze per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la stessa, nel ritenere non accoglibile l'azione di petizione dell'eredità, avrebbe disatteso il motivo di appello a mezzo del quale i ricorrenti evidenziavano di aver fatto valere in giudizio "una posizione soggettivamente complessa e che le domande proposte in giudizio avrebbero dovuto essere esaminate nel loro complesso e non singolarmente e separatamente l'una dall'altra, quasi fossero domande svolte in via graduata o subordinata";
in particolare, gli appellanti avevano chiarito di aver esperito, sulla scorta della nullità di Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -6- tutti gli atti posti in essere dalla de cuius, azione finalizzata "a recuperare il bene nella loro sfera proprietaria". II.L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato di L R e F T deduce la violazione degli artt. 99, 112 e 183 c.p.c. La Corte di Appello, dopo aver disatteso l'azione di petizione dell'eredità (visto che
LAZIO
20/C, presso lo studio dell'avvocato C C, che li rappresenta e L. difende;
- ricorrenti -
contro
RASTRELLI LUIGI RSTLGU41TO7L883L, TARGIONI FIORETTA TRGFTT45T56D612A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato ,. M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
- con troricorrenti - nonchè
contro
FAGGIOLI SESTO, FAGGIOLI DONELLA, MEUCCI MARIA GABRIELLA;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: RASTRELLI LUIGI RSTLGU41TO7L883L, TARGIONI FIORETTA TRGFTT45T56D612A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentati e difesi dall'avvocato M C;
- ricorrenti incidentali -
contro
FAGGIOLI SESTO, FAGGIOLI DONELLA, MEUCCI MARIA GABRIELLA, MCKENZIE MEUCCI ORLANDO MCKRND86D29Z114W, MEUCCI SIRA MCCSRI66P41H224G, MEUCCI ROSSELLA MCCRSL62A56D612X, MEUCCI ANDREA MCCNDR45M22D612V.
- intimati -
avverso la sentenza n. 1435/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale;
udito l'avvocato Coggiatti.
FATTI DI CAUSA
A M, R M, S M e O M M hanno proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1435/2013, depositata il 23 settembre 2013. Resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale in unico motivo, L R e F T;
restano intimati senza svolgere attività difensive M G M, Donatella Faggioli e Sesto Faggioli. Ricorrenti e controricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. I.Con citazione notificata il 15 maggio 2007, A M, R M, S M e O M M, coeredi di W C, deceduta il 28 novembre 2005, convennero l'altra coerede M G M, il marito di questa M F, nonché L R e F T, domandando di accertare che l'atto 5 luglio 1993, con cui W C aveva venduto alla s.r.l. G un fabbricato per civile abitazione in via G. Matteotti n. 25 di Forte dei Marmi, fosse dichiarato simulato, trattandosi di donazione conclusa in favore di M G M e/o di M F, ovvero in favore della s.r.l. G, a tal fine costituita da questi ultimi. Quale conseguenza della declaratoria di simulazione e perciò dell'inefficacia dell'atto traslativo del 5 luglio 1993, gli attori domandarono di accertare che il Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -3- compendio immobiliare fosse perciò compreso nell'asse ereditario di W C, dichiarandosi altresì inefficace l'atto di assegnazione del fabbricato ai signori L R e F T in data 22 maggio 1998, adottato in sede di liquidazione della s.r.l. G. In corso di causa, gli attori domandarono altresì di dichiarare la nullità dell'atto di transazione intercorso tra W C e i convenuti il 16 novembre 1999, sussistendo un patto commissorio in favore di L R e F T. Con sentenza del 19 marzo 2009 il Tribunale di Firenze respinse le domande, ritenendo infondata la petitio hereditatis ex art. 533 c.c. in relazione alla villa di Forte dei Marmi, in quanto il bene era fuoriuscito dall'asse ereditario di W C;
ove ravvisabile anche un'azione di accertamento dell'intesa simulatoria, il Tribunale ritenne non superabili in proposito i limiti di prova di cui all'art.1417 c.c. Quanto alla transazione del 19 novembre 1999 ed alla deduzione dell'esistenza di un sottostante patto commissorio, il Tribunale osservò come tale scrittura precludesse ogni riesame della questione, giacché intercorsa tra L R, F T, W C, M G M e M F, stabilendosi che i coniugi R e T "a tacitazione di ogni reciproca pretesa, azione e diritto, sia per l'atto privato in data 5.7.1993, sia per le obbligazioni nascenti dall'atto di cessione delle quote di capitale della s.r.l. GAMA in data 22.3.1996, corrispondono a M G M e/o M F la somma di L. 180.000.000". La Corte d'Appello confermò la pronuncia di primo grado, integrandone in parte la motivazione. Fu respinta la domanda di petizione ereditaria, essendo l'immobile di Forte dei Marmi uscito dal patrimonio della de cuius W C in base al Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud 25-05-2018 -4- titolo del 5 luglio 1993 in favore della s.r.l. GAMA e poi assegnato in sede di liquidazione della stessa società agli attuali possessori L R e F T. I giudici di appello ritennero comunque gli attori, quali eredi di W C, legittimati all'azione contrattuale di simulazione della vendita del 1993, azione tuttavia preclusa per la rinuncia agli atti del giudizio consacrata nella sentenza n. 143/2003 del Tribunale di Firenze, collegata alla transazione del 16 settembre 1999, la quale appunto prevedeva la "rinuncia all'azione promossa
contro
L R e F T", sia sotto il profilo della simulazione del pagamento del prezzo della vendita stipulata il 5 luglio 1993, sia sotto il profilo del dedotto patto commissorio, entrambi allegati a sostegno delle domande oggetto del primo giudizio transatto tra le parti. La Corte di Firenze ritenne infine contraddittorio affermare la nullità della transazione, in quanto incidente "non ... su contratti illeciti, ma sulle domande volte a tale accertamento, al quale si rinuncia".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso di A M, R M, S M e O M M denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1423 c.c. I ricorrenti principali sostengono che, in riferimento a tutte le ipotesi di nullità assoluta, il divieto di convalida dell'atto nullo previsto dall'art.1423 c.c. dovrebbe trovare applicazione non solo nel caso di esecuzione spontanea del contratto nullo, ma, altresì, nel caso di rinuncia, preventiva o successiva, a far valere la nullità;
ciò in conformità a quanto previsto, peraltro, dall'art. 1421 c.c., il quale dovrebbe comportare che l'eventuale rinuncia all'azione di nullità da parte dei contraenti non possa ledere i diritti di Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -5- coloro ai quali la legge riconosce la legittimazione a far valere la nullità. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1972 c.c., in quanto la Corte di Appello, escludendo la nullità della transazione relativa alla compravendita del 5 luglio 1993, si sarebbe posta in insanabile contrasto con il primo comma della norma citata, il quale prevede la nullità della transazione stipulata in riferimento ad un contratto illecito;
in particolare i ricorrenti, richiamando la pronuncia del Tribunale di Firenze n. 143/2003, sottolineano come da questa emergesse che oggetto della transazione furono contratti di cui in quella sede fu espressamente allegata l'illiceità , stante il fatto che "la costituzione della società GAMA fu preordinata esclusivamente alla costruzione di un meccanismo in virtù del quale L R prestava a M G M e a M F... la somma di L. 500.000.000 a un tasso di interesse non consentito dalla legge, garantendosi la proprietà dell'immobile di Forte dei Marmi in caso di mancata costituzione dell'immobile...". Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità della sentenza della Corte di Firenze per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la stessa, nel ritenere non accoglibile l'azione di petizione dell'eredità, avrebbe disatteso il motivo di appello a mezzo del quale i ricorrenti evidenziavano di aver fatto valere in giudizio "una posizione soggettivamente complessa e che le domande proposte in giudizio avrebbero dovuto essere esaminate nel loro complesso e non singolarmente e separatamente l'una dall'altra, quasi fossero domande svolte in via graduata o subordinata";
in particolare, gli appellanti avevano chiarito di aver esperito, sulla scorta della nullità di Ric. 2014 n. 03496 sez. 52 - ud. 25-05-2018 -6- tutti gli atti posti in essere dalla de cuius, azione finalizzata "a recuperare il bene nella loro sfera proprietaria". II.L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato di L R e F T deduce la violazione degli artt. 99, 112 e 183 c.p.c. La Corte di Appello, dopo aver disatteso l'azione di petizione dell'eredità (visto che
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