Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/01/2019, n. 00396
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19468-2017 proposto da: POTENTINO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di RCHi A CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M C;- ricorrente -contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati V TLO, V S, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrente - avverso la sentenza n. 258/2017 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 18/02/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. P G. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Rossano, rigettava la domanda proposta da P P al fine di ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2008 per numero 156 giornate complessive in ragione dell'attività svolta alle dipendenze dell'azienda agricola Corycoop soc. coop a r.I., a seguito della cancellazione avvenuta a in ragione dell'esito di accertamento ispettivo. La Corte territoriale premetteva che nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al decreto luogotenenziale n. 212 del 1946 è il lavoratore tenuto a fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Nel caso, riteneva che la prova testimoniale escussa, resa da lavoratori coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo e di contenuto generico e privo di indicazioni individualizzanti in merito all'attività agricola resa dal ricorrente, unitamente al foglio di assunzione edieSsei buste paga provenienti dalla stessa cooperativa oggetto di accertamento, fossero inidonee a vincere le risultanze del verbale ispettivo, nel quale la società cooperativa, appaltatrice di attività di raccolta su terreni di terzi, che aveva denunciato l'assunzione di n. 304 operai agricoli nel 2007 e n. 397 operai agricoli nel 2008, non aveva prodotto alcuna documentazione utile a giustificare le Ric. 2017 n. 19468 sez. ML - ud. 21-11-2018 -2- assunzioni, il erri Mete amministratore si era sottratto all'accertamento, né aveva dato esito positivo l'accesso presso il consulente della società designato a conservare la documentazione. Argomentava che a fronte di una cooperativa sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e di appalti simulati, tanto più pregnante doveva essere la valutazione giudiziale delle prove raccolte, in una logica di comparazione etrudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.