Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/12/2018, n. 58292
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: MAGRI' GIOVANNI nato a BOVALINO il 16/01/1952 avverso l'ordinanza del 20/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FRANTI;sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore presente avvocato M A in difesa di MAGRI' GIOVANNI chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha annullato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 28 marzo 2017 con la quale era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla PG a Macri Giovanni, responsabile dell'area urbanistica del Comune di Locri, indagato per il reato di abuso di ufficio aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 7 1.203 del 1991 (al fine di agevolare la cosca di Ingrangheta dei Cordì di Locri), per aver rilasciato il permesso a costruire n.11 del 19.03.2012 afferente la variazione di uso a edilizia scolastica di un complesso edilizio da anni già adibito a sede dell'istituto d'arte "Panetta", destinato dal piano regolatore a ufficio aperto al pubblico in forza di permesso a costruire n.50 del 2011, subordinando la validità del provvedimento concessorio all'acquisizione dell'immobile da parte della Provincia di Reggio Calabria entro 180 gg dalla notifica del permesso medesimo. Nella contestazione si faceva riferimento all'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato ai soci della Caracciolo Sergio e C, consistito nella possibilità di vendita dell'immobile alla Provincia di Reggio Calabria, con danni per la Provincia medesima e per il Comune di Locri. 2.11 Tribunale del riesame dava atto che la Corte di cassazione con la sentenza del 22.02.2018 aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale del riesame che aveva a sua volta annullato l'ordinanza del Gip per carenza di gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato ascritto al Macr,. e aveva disposto la trasmissione per nuovo esame 3.La Corte di cassazione Sez.3 nella sentenza di annullamento aveva imposto la rivalutazione del materiale probatorio alla luce dei seguenti principi: -il PRGC di Locri approvato nel 1998 stabilisce che gli Istituti superiori siano collocati in zona Fl, cioè nella zona destinata a ospitare impianti di interesse generale, soprattutto per la necessità di prevedere adeguate infrastrutture e trasporti fruibili dagli utenti, i ragazzi provenienti da differenti zone della città;-le scuole primarie( asili nido ,scuole materne, scuole d'obbligo) erano collocate invece nella zona residenziale in base a precisi parametri;-il tribunale del riesame nell'ordinanza del 2.05.20117 non aveva colto tale distinzione e con motivazioni manifestamente illogiche e in violazione specifica della norma urbanistica ( PRGC di Locri con cui il Comune in accordo con la Regione ha delineato lo sviluppo del territorio) che collocava espressamente gli istituti d'istruzione secondaria in Fl, ha ritenuto la legittimità del permesso a costruire con cui l'imputato ha autorizzato la destinazione di uso dell'edificio in questione in zona residenziale B1 ;-l'eventuale deroga al piano regolatore, laddove vi siano esigenze di interesse generale connesse all'edilizia scolastica, doveva essere realizzata seguendo la procedura prevista dall'art. 10 legge 5 agosto 1975 n.412 e cioè con deliberazione del consiglio comunale, previa parere di una commissione composta dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditorato agli studi della provincia, dal medico provinciale ,dal sindaco che la preside o da suoi delegati. Ribadiva la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento che l'ordinanza del Tribunale del riesame era errata e contrastante con i principi regolatori della materia essendo " principio non controverso quello secondo cui l'adozione di permessi di costruire in violazione delle disposizioni contenute nel piano regolatore integra violazione di legge rilevante ai fini della con figura bilità dell'art. 323 cod. prod. pen " 4. Il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, in sede di ricostruzione della vicenda, ha ritenuto che in definitiva il permesso a costruire con variazione di destinazione di uso riguardava l'istituto di arte Panetta che ospitava ragazzi che, per i primi tre anni di età, rientravano nei parametri della scuola dell'obbligo e che da anni ospitava anche una scuola media statale. Quindi il provvedimento amministrativo era intervenuto in una zona B1 con riferimento ad una struttura già prevalentemente adibita a scuola dell'obbligo;nella specie il Macrì, secondo il Giudice del riesame, aveva autorizzato una variazione di destinazione di uso per una struttura che originariamente era destinata ad accogliere uffici aperti al pubblico ma che successivamente di fatto era destinata ad ospitare uffici scolastici (anche riferiti all'età dell'obbligo). Affermava il Tribunale della Libertà che comunque mancavano non solo elementi di evidente illegittimità dell'atto ma che anche sotto il profilo soggettivo non vi erano elementi probatori da cui desumere la finalizzazione della condotta consapevolmente diretta ad arrecare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 5. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria nella articolazione dei motivi ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione e lo scostamento dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Lamenta che nel caso di specie l'atto posto in essere dal Macrì è manifestamente illegittimo perché gli istituti di istruzione secondaria dovevano essere collocati in zona F1 e che vi è stata la violazione dell'ad 12 comma 1 DPR 380/2001 e del Piano Regolatore Generale del Comune di Locri;che il Tribunale ha inteso sanare l'illiceità del provvedimento facendo riferimento al fatto che nei locali dell'Istituto erano ospitate classi della Scuola media annessa all'Istituto. Sostiene il Procuratore della Repubblica ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato era carente e contraddittoria anche per il profilo riguardante l'elemento soggettivo: il Macri era,infatti, perfettamente a conoscenza che la variazione consentiva il passaggio da edificio aperto al pubblico a scuola di istruzione secondaria e che la scuola d'arte Panetta già occupava abusivamente l'immobile;il Macri aveva piena consapevolezza in quanto la società proprietaria dell'immobile, gestita dai Caracciolo, nella richiesta di cambio d'uso faceva riferimento proprio al fatto che l'immobile era stato destinato di fatto a scuola di istruzione secondaria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi