Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/10/2022, n. 29383
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seguente ORDINANZA sul ricorso 9738-2016 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F G;- ricorrente -contro V S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato B S, rappresentato e difeso dagli avvocati C A N, MAURIZIO CINELLI;- controricorrente - nonchè contro FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA;- intimato - avverso la sentenza n. 4027/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2015 R.G.N. 281/2010;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott. F B. Adunanza camerale del 9 giugno 2022 - Pres. B, rei. Buffa - causa numero 14 - Unicredit contro V Con sentenza del 6.7.15 la Corte di Appello di Roma, in riforma di sentenza del 21.1.09 del tribunale delle stessa sede, ha riconosciuto il diritto del pensionato in epigrafe alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il fondo CRR (fondo negoziale interno a prestazione definita e con metodo a ripartizione) ed ha applicato "anche in via equitativa" il criterio concordato clalle parti nell'accordo di Gruppo del 26.1.10 (che disciplinava la facoltà di iscrizione dei dipendenti iscritti al vecchio Fondo alla sezione a capitalizzazione individuale del Fondo). Avverso tale sentenza ricorre Unicredit per cinque motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 100 CPC e 10 e 18 del d.lgs. 124 del 1993, nonché 14 e 20 del d.lgs. 252 del 2005, per avere la corte territoriale trascurato il difetto di interesse dell'attore alla portabilità della posizione a seguito del proprio pensionamento, presupponendo l'istituto -a differenza del riscatto- il servizio attivo. Il motivo è infondato essendo il lavoratore titolare della propria posizione fino al momento del pensionamento, che è avvenuto solo in corso di causa;con riferimento alla determinazione della posizione dovuta fino a quel momento, dunque, la questione può essere posta, anche in epoca successiva al pensionamento. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la portata confessoria delle dichiarazioni del lavoratore in ordine al riconoscimento del proprio pensionamento. Il motivo è irrilevante per quanto già detto nell'esame del motivo che precede. Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 10 e 18 del d.lgs. 124 del 93 nonché 1362 codice civile e degli articoli 14 e 20 del d.lgs. 252 del 2005, per avere la corte territoriale trascurato che l'iscritto al fondo non è tenuto a contribuzione e che perciò non ha la disponibilità dei flussi di finanziamento dei fondi che sono a prestazione definita e non a contribuzione definita, tanto più se già pensionato, e per avere la corte trascurato l'impossibilità di individuare posizioni individuali. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata si è attenuta alle indicazione della giurisprudenza di legittimità, ed in particolare all'insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 477 del 14/01/2015 (Rv. 633755 - 01), secondo la quale, in tema di previdenza complementare, l'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel consentire la portabilità della posizione individuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente non solo con il dato letterale della norma, per l'assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la "ratio" dell'intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, "i più elevati livelli di copertura previdenziale" (v. Pure Sez. L, Sentenza n. 18426 del 18/09/2015, Rv. 637080 - 01). Tale linea è stata di recente ribadita e chiarita ulteriormente, essendosi nuovamente espressamente confermata la portabilità e determinabilità della posizione individuale non solo come espressione dell'autonomia negoziale collettiva, ma anche come regola generale (Sez. U, Sentenza n. 12209 del 2022). Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.1362 c.c. e degli articoli 10 e 14 suddetti, in relazione all'accordo di gruppo applicato dalla corte territoriale, avendo questo fatto riferimento a posizioni ex novo di personale in servizio nel quale confluiva a titolo transattivo un capitale di mobilità e non si riferiva invece a lavoratori non attivi. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'articolo 1362 e dell'articolo 18 su richiamato, per avere la corte territoriale trascurato che il fondo interno aveva una propria posta in bilancio. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi pongono una doglianza relativa al rispetto dei criteri interpretativi di cui all'art. 1362 c.c., senza peraltro precisare quale criterio sia stato violato ed in cosa sia consistita la violazione. In ogni caso, deve rilevarsi che la corte territoriale ha correttamente evidenziato l'opportunità, in assenza di diversi parametri predeterminati per legge, di far riferimento a quanto concordato in sede collettiva con il richiamato accordo, soluzione, duesto.,del tutto coerente sia con la natura del fondo (che è costituito e regolato da accordo aziendale), sia con l'esigenza di parità di trattamento dei lavoratori (in particolare con i dipendenti iscritti al vecchio Fondo, poi iscritti alla sezione a capitalizzazione individuale del Fondo). Infine, l'espressa concordata estensione del verbale di accordo di che trattasi anche ai rapporti cessati prima del 2008, come ben evidenziato nell'impugnata sentenza, consente di farne applicazione anche al caso del ricorrente. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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