Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/12/2019, n. 51111

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/12/2019, n. 51111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51111
Data del deposito : 18 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHIULLI UMBERTO BRUNO nato a CUGNOLI il 08/07/1954 SCIPIONE ALVISIO nato a TORRE DE' PASSERI il 15/01/1952 avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione F L, che ha concluso per il l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari e per il rigetto nel resto del ricorsi e, per il ricorrenti, l'Avv. M G P, in sostituzione dell'Avv. G D N, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, esibendo i due contratti acquisiti dalla Corte di appello in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 27/052/2014, il Tribunale di Cassino, per quanto è qui di interesse, dichiarava A S e U B C - il primo quale amministratore dal 29/03/2004 al 21/06/2004, il secondo quale amministratore fino al 29/03/2004 di Sogeb s.r.I., dichiarata fallita il 07/05/2007 - del reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto e occultato i beni sociali attraverso il subaffitto di un'azienda commerciale artigianale e due cessioni di ramo d'azienda (relative al "Bar Imperial" e al "Bar Vega"), nonché il solo C responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e li condannava alla pena principale di giustizia e alle pene accessorie, comprese quelle ex art. 216, u.c., I. fall. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 24/01/2018, ha ridotto la pena principale irrogata agli imputati (anni 3 di reclusione per C;
anni 2 di reclusione per S) e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione A S e U B C, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. G D N, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione avuto riguardo all'omessa valutazione delle prove documentali, ossia dei due contratti del 26/06/2001 sui quali si fondava il gravame, in realtà acquisiti dalla Corte di appello all'udienza del 24/01/2018. Il contratto di vendita del Bar Imperial del 26/06/2001 chiarisce che le licenze per tale bar non furono mai volturate dai nuovi acquirenti (Planet s.r.l. nel 2001 e Rosanna Frecentese nel 2007), sicché Sogeb ne rimase titolare negli anni nonostante le due vendite. Il secondo contratto dimostra che il Bar Vega non è mai stato di proprietà di Sogeb, che quindi non può averlo venduto.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione avuto riguardo all'omessa valutazione del documento di consegna della contabilità nel primo grado di giudizio. La Corte di appello non valutato la ricevuta della documentazione contabile di Sogeb consegnata il 30/12/2004 dal rag. F a Buisseret, confermando la condanna per il reato di bancarotta documentale sulla base del rapporto di coniugio di C con la legale rappresentante della Planet.
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