Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20441

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20441
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE MILITARE D'APPELLOudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
udite le conclusioni del PG, UI Maria Flamini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 la Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare dì Roma del 12 luglio 2017, ha condannato il carabiniere scelto UI AN ad 1 anno e 2 mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di peculato militare continuato di buoni carburante commesso tra maggio ed ottobre 2009. Nel periodo in questione il carabiniere AN era in servizio presso il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri quale autista del col. Sergio Di Capri°. Nel comando ove prestava servizio era stato notato l'ammanco di buoni carburante;
il militare addetto alla consegna degli stessi agli autisti aveva svolto una indagine interna per verificare dove fossero stati spesi í buoni mancanti ed aveva notato che alcuni erano stati utilizzati in Calabria, regione di residenza del carabiniere AN, ed associati dal gestore della stazione di servizio ove erano stati spesi alla targa dell'auto privata dello stesso. Le ulteriori indagini, ivi compresa la installazione di una telecamera nei locali del comando, avevano confermato che era stato il carabiniere AN l'autore delle appropriazioni.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata audizione del testimone della difesa colonnello De Capri°, ammesso in primo e secondo grado, ma poi revocato soltanto per la mancata presentazione in aula del teste. Con il secondo motivo lamenta inosservanza di norma processuale, in quanto, dopo l'annullamento della prima richiesta di rinvio a giudizio per mancato deposito di atti del procedimento, il pubblico ministero ha disposto la rinnovazione dell'avviso di conclusione indagini ma non la rinnovazione dell'interrogatorio dell'imputato, la mancanza di tale adempimento renderebbe nulla anche la seconda richiesta di rinvio a giudizio. Con il terzo motivo lamenta inosservanza di norma processuale per mancata indicazione nel capo di imputazione di luogo e tempo di commissione del delitto per cui l'imputato è stato condannato. Con il quarto motivo lamenta inosservanza di norma processuale e manifesta illogicità della motivazione in quanto nel corso dell'istruttoria

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