Cass. civ., sez. I, sentenza 06/08/2015, n. 16547
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Gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, decorrono non già dalla data della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo valore di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione (fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito), ma, presupponendo un comportamento colpevole della P.A., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell'indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero dalla notificazione di uno specifico atto di costituzione in mora eventualmente effettuata nel corso del procedimento amministrativo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. S M G C - Consigliere -
Dott. V A - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15721-2009 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PEREZ CARMELO, PEREZ PASQUALE, PEREZ ANGELA o ANGELINA;
- intimati -
Nonché da:
PEREZ CARMELO (c.f. PRZCML4 4E04Z326Y), PEREZ PASQUALE (c.f. PRZPQL46E19Z326O), PEREZ ANGELA 0 ANGELINA (c.f.
PRZNGL10C53I754I), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso l'avvocato M G, che li rappresenta e difende, giusta procure in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2518/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato D'ELIA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 19118/2003, il Tribunale di Roma condannava il Ministero del Tesoro (oggi dell'Economia e delle Finanze) al pagamento, in favore di P Carmelo, P Pasquale, e P Angela (o Angelina), nella qualità di eredi di P Alfonso, della somma di Euro 37.665,75, a titolo di indennizzo - ai sensi della L. n. 135 del 1985 - per i beni perduti in Libia, a seguito della confisca operata dalle autorità governative di quel Paese, oltre agli interessi legali a far tempo dal 19.5.1999, data di deposito della domanda di rivalutazione della stima proposta nel corso del procedimento di liquidazione.
2. L'impugnazione proposta dai P avverso tale decisione, veniva parzialmente accolta dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2518/2008, depositata il 16.6.2008, con la quale il giudice di seconde cure dichiarava dovuti gli interessi moratori al tasso legale, sulla sorte capitale suindicata, a decorrere dal 7.6.1994, data di proposizione della domanda di liquidazione dell'indennizzo in sede amministrativa.
3. Per la cassazione della sentenza n. 2518/2008, ha proposto, quindi, ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di P Carmelo, P Pasquale, e P Angela (o Angelina), nella qualità di eredi di P Alfonso, sulla base di due motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i due motivi di ricorso principale - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - il Ministero dell'Economia e delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 135 del 1985, art. 4 artt. 1219, 1223 e 1224 c.c., nonché la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo
della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
1.1. Avrebbe, invero, errato la Corte di Appello nel ritenere che la presentazione della domanda di liquidazione dell'indennizzo, ai sensi della L. n. 135 del 1985, proposta dagli eredi P in sede amministrativa, in data 7.6.1994, costituisse un atto di costituzione in mora dell'Amministrazione finanziaria. Tale domanda integrerebbe, per contro, a parere del Ministero ricorrente, solo l'atto di avvio del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo in parola, come tale - non potendo ravvisarsi la mora della P.A. in mancanza di un suo colpevole ritardo - certamente inidoneo a far decorrere gli interessi moratori sulla sorte capitale liquidata.