Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2020, n. 07454

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2020, n. 07454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07454
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21095-2018 proposto da: R S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e G M;

- ricorrente -

COMUNE DI TRABIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI

44, presso il dott. A B, rappresentato e difeso dall'avvocato G B;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

R S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e G M;
azoc-iin 4 AL*: eudito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale. uditi gli avvocati F M e G B.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Trabia, con atto di citazione notificato il 28.3.2001, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la società Ralvan s.r.l. chiedendone la condanna alla restituzione delle maggiori somme versate sulla base di una delibera n.189 del 18 ottobre 1996 con la quale, nell'ambito di una procedura espropriativa finalizzata alla costruzione di un parco suburbano in località S.Onofrio, era stata quantificata l'indennità di espropriazione e quella di occupazione relativa agli immobili della società precisando che Ric. 2018 n. 21095 sez. SU - ud. 11-02-2020 -2- detta delibera, contenendo un calcolo erroneo dell'indennità, era stata annullata con la delibera n.472 del 13.4.2000. La società convenuta, costituitasi in giudizio con atto del 26 maggio 2001, si oppose alla domanda, deducendo che non era intervenuto alcun negozio di cessione volontaria ai sensi dell'art.12 I.n.865/1971 e dell'art.5 bis D.L. n.333/1992, in ogni caso sostenendo l'invalidità del procedimento ablativo non concluso con l'emanazione nei termini fissati cled decreto di espropriazione. Ragion per cui chiese in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e per l'irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà. Con sentenza parziale n.2617/04 dei 28/7-18/07/2004 il Tribunale di Palermo accertò l'inesistenza dell'accordo di cessione volontaria tra le parti, rigettando la domanda proposta dal Comune di Trabia concernente la declaratoria di nullità parziale dell'accordo, altresì dichiarando la propria incompetenza in favore della Corte d'Appello di Palermo con riferimento alla domanda relativa al pagamento dell'indennità di occupazione legittima formulata dalla società Ralvan. Con separata ordinanza emessa in pari data lo stesso Tribunale dispose la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con riferimento alle domande risarcitorie della società Ralvan. All'esito dell'istruzione, con sentenza resa nei 12/5-9/12/2008, il Tribunale di Palermo condannò il Comune di Trabia a pagare alla società Ralvan, a titolo di risarcimento del danno per l'accessione invertita dell'immobile oggetto di causa la somma di euro 88.539,30, quale differenza tra l'ammontare già versato a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima e quello dovuto a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della decisione sino all'effettivo pagamento. Ric. 2018 n. 21095 sez. SU - ud. 11-02-2020 -3- Avverso tale sentenza propose appello il Comune di Trabia, chiedendone la riforma. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n.133/2018 del 17.1.2018, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla società Ralvan e determinò l'indennità di occupazione legittima del terreno in euro 85.832,03, condannando la società appellata a restituire al Comune di Trabia la complessiva somma di euro 522.033,33, detratti gli interessi legali dalla data di deposito presso la cassa DD.PP., con decorrenza dalla scadenza delle singole annualità dell'indennità di occupazione legittima, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Per quel che qui ancora rileva la Corte di appello ritenne che, rispetto alla domanda risarcitoria relativa al periodo di occupazione illegittima e per la perdita della proprietà del terreno in conseguenza dell'accessione invertita, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo, avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in materia presso questa Corte rispetto alle ipotesi di perdita della proprietà dell'immobile occupato d'urgenza per l'esecuzione di un intervento di pubblica utilità in forza della correlativa dichiarazione ancorché illegittima perché priva dei termini iniziali e finali dei lavori e delle procedure di espropriazione. A giudizio della Corte di appello la sentenza parziale del 18 agosto 2004 resa dal Tribunale di Palermo non aveva riconosciuto implicitamente la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie, non potendosi quindi ipotizzare che si fosse formato il giudicato in punto di giurisdizione del g.o. Il Tribunale si era limitato ad accertare l'inesistenza di un accordo di cessione volontaria tra le parti dichiarando l'incompetenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, Ric. 2018 n. 21095 sez. SU - ud. 11-02-2020 -4- senza in alcun modo pronunziarsi, neppure implicitamente, sulla domanda di risarcimento del danno, rimessa invece in istruttoria. Dall'accertata insussistenza di un accordo di cessione volontaria del bene oggetto della procedura ablatoria la Corte di appello fece poi derivare la natura indebita della percezione delle somme riscosse dalla società appellata a titolo di indennità di espropriazione, con conseguente obbligo di restituzione delle stesse a carico della società Ralvan. Quanto alle somme versate dal Comune di Trabia a titolo di indennità di occupazione legittima, la Corte ritenne di essere investita della determinazione del relativo importo per effetto della sentenza parziale già ricordata, avendo il Comune di Trabia legittimamente revocato la delibera n.189/1996. Tale annullamento aveva dunque privato di efficacia la determinazione dell'indennità provvisoria precedentemente effettuata dall'amministrazione comunale, rimanendo ad essa Corte devoluta la decisione sulla pretesa relativa alla determinazione dell'effettiva entità delle somme eventualmente da restituire al Comune in quanto percepite indebitamente. Quanto alla determinazione dell'indennità anzidetta la Corte di appello rilevò che il CTU, in relazione alla destinazione delle aree ad attrezzature sportive e Gni da gioco, aveva quantificato il prezzo a metro quadrato di £.18.000 al mq prendendo a base il valore agricolo della superficie, al quale aveva poi aggiunto l'incremento dell'aliquota del 40 °A) in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'area e delle possibilità di sfruttamento del fondo ulteriori rispetto al mero utilizzo per fini agricoli e le possibilità di utilizzazioni intermedia tra quella agricola e quella edificatoria, così determinando il valore dell'area in euro 340.603,32, in virtù della concreta suscettibilità di sfruttamento per finalità intermedie(parcheggio, deposito, ecc.). Da ciò conseguiva che l'indennità di occupazione legittima per il periodo compreso fra il Ric. 2018 n. 21095 sez. SU - ud. 11-02-2020 -5- 15.1.1993 ed il 15.1.1998 andava determinata in euro 85.832,03, in ragione di euro 17.166,40 per ogni anno di occupazione. La Corte, operato lo scomputo di quanto già corrisposto dal Comune di Trabia a titolo di indennità di occupazione temporanea per il periodo decorrente dal 15.1.1993 al 1115.7.1996, pari a £.549.148,485, pari ad euro 283.611,28 giusta la delibera n.189 del 128.10.1996, condannò quindi la società Ralvan alla restituzione della differenza, pari ad euro 197.779,25, detratti gli interessi legali dalla data di deposito presso la Cassa DD.PP. La società Ralvan ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi n 1: CO9 1-4, Il Comune di Trabiar egEnn= con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. La società Ralvan ha quindi depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa, assegnata alle Sezioni Unite in ragione dell'esistenza di motivi di ricorso attinenti la giurisdizione, è stata posta in decisione all'udienza pubblica dell'Il febbraio 2020. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente, esaminata l'eccezione d'improcedibilità ricorso incidentale sollevata dalla ricorrente principale, perché tardivo.

1.1 Ed invero, consta dall'esame degli atti che il ricorso della società Ralvan è stato consegnato al Comune di Trabia, a mani proprie al difensore Avv. G B, il 6 luglio 2018, e che detto / Comune ha, poi, proceduto alla notifica del ricorso incidentale con atto consegnato all'ufficiale giudiziario martedì 18 settembre 2018, Ric. 2018 n. 21095 sez. SU - ud. 11-02-2020 -6- quando il termine di 40 giorni, di cui agli artt. 371, e 369 c.p.c., era spirato, il precedente giorno 17 settembre, ex art. 155, co 5 c.p.c., cadendo la scadenza dei quaranta giorni il precedente sabato 15 settembre .

1.2 Né giova, ai fini della positiva valutazione della tempestività del ricorso incidentale- che alla stregua dell'art.371 4 comma c.p.c. soggiace alla disciplina di cui all'art.369 1^ comma c.p.c., per quel che qui rileva- la circostanza che la ricorrente abbia proceduto alla notifica del medesimo ricorso principale più volte nei confronti del detto Comune rilevando comunque, ai fini della decorrenza del termine, la prima delle notifiche effettuata nei confronti della parte intimata, non potendosi infatti ritenersi che in caso di reiterazione della notifica al medesimo soggetto intimato, il termine per la proposizione del controricorso e/o del ricorso incidentale decorre dall'ultima delle notifiche.
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