Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2019, n. 43218
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: K R nato il 11/08/1988 avverso la sentenza del 04/02/2019 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. C A, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per K l'avv. D C difensore d'ufficio del foro di Roma, il quale ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Asti. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Asti ha assolto K R dall'ipotesi di reato di cui all'art. 116 co. 15 d.lgs. 285 del 1992, per avere guidato un'autovettura senza avere mai conseguito la patente di guida (in Cherasco il 22/02/2018), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta depenalizzazione della fattispecie, avendo l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio mantenuto rilevanza penale anche all'indomani dell'intervento legislativo di cui all'art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016 che ha abrogato il reato di cui all'art. 116 C.dS. citato. Nella specie, il deducente ha rilevato l'acquisizione in atti della nota dei Carabinieri in data 23/02/2018, con la quale era precisato che il 18/08/2017 in Sesto San Giovanni l'imputata era stata già fermata dalla Polstrada di Arcore alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi e sanzionata per ciolazione dell'art. 116 co. 15 C.d.S., violazione mai oblata e avverso la quale non era stato interposto ricorso, come affermato nel documento richiamato.
svolta la relazione dal Consigliere G C;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. C A, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per K l'avv. D C difensore d'ufficio del foro di Roma, il quale ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Asti. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Asti ha assolto K R dall'ipotesi di reato di cui all'art. 116 co. 15 d.lgs. 285 del 1992, per avere guidato un'autovettura senza avere mai conseguito la patente di guida (in Cherasco il 22/02/2018), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta depenalizzazione della fattispecie, avendo l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio mantenuto rilevanza penale anche all'indomani dell'intervento legislativo di cui all'art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016 che ha abrogato il reato di cui all'art. 116 C.dS. citato. Nella specie, il deducente ha rilevato l'acquisizione in atti della nota dei Carabinieri in data 23/02/2018, con la quale era precisato che il 18/08/2017 in Sesto San Giovanni l'imputata era stata già fermata dalla Polstrada di Arcore alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi e sanzionata per ciolazione dell'art. 116 co. 15 C.d.S., violazione mai oblata e avverso la quale non era stato interposto ricorso, come affermato nel documento richiamato.
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