Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15441

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L'art. 4, comma settimo, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48), nel disporre, con riguardo al debitore previdenziale che abbia presentato domanda di regolarizzazione contributiva (cosiddetto condono previdenziale) ai sensi di tale norma, che in tal caso le somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili) sono dovute in misura ridotta, pari agli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con legge n. 537 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi o premi, non ha inteso configurare un'ipotesi di novazione legale e sostituire alla originaria somma aggiuntiva, prevista come sanzione civile per omissioni contributive, un'obbligazione di soli interessi legali, atteso che anche il diverso importo, determinato nella misura degli interessi maggiorati, è dovuto a titolo di sanzione civile. Il contribuente resta, pertanto, gravato, oltre che, ovviamente, della obbligazione contributiva, anche della somma aggiuntiva, dovuta peraltro in misura ridotta o in misura piena a seconda che il contribuente fruisca o meno del beneficio del condono. Coerentemente, il pagamento rateale, al quale il contribuente è ammesso a seguito della domanda di condono, non può non riguardare anche la somma aggiuntiva, sia pure nella misura ridotta, in alternativa alla originaria somma aggiuntiva in misura piena, la quale, a sua volta, non può non trovare applicazione nella ipotesi di decadenza - comminata per il mancato versamento anche di una sola rata - dal beneficio del condono.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15441
Data del deposito : 10 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


SORGE LUIGI;

contro


- intimato -


avverso la sentenza n. 7/02 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 17/01/02 - R.G.N. 1797/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/04 dal Consigliere Dott. M D L;

udito l'Avvocato S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Caltanissetta - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 3/4 dicembre 1992 -accoglieva l'opposizione proposta da L S al precetto - per il pagamento, in favore dell'INPS, di contributi e sanzioni (sulla base di decreto ingiuntivo dello stesso Pretore) - essenzialmente in base al rilievo che l'opponente aveva presentato domanda di condono previdenziale (ai sensi dell'ari 4, comma 7, decreto legge n. 536/87, convertito in legge n. 48/88) ed aveva, poi, versato in tre rate quanto dovuto a titolo di contributi e, perciò, non si era verificata alcuna decadenza dal beneficio, dovendo essere richiesto dall'Istituto (ai sensi del comma 7 dello stesso art. 4) il pagamento delle sanzioni, nella prevista misura ridotta, con la conseguenza che risultava infondata la pretesa dello stesso Istituto di ottenere le sanzioni medesime nella misura integrale. Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimato non si è costituito nel giudizio di Cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 615 c.p.c., 4, comma 7, decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1988 n. 48), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5. c.p.c.) - l'INPS p censura la sentenza impugnata per avere negato la decadenza di controparte dal beneficio del condono previdenziale (di cui all'articolo 4, comma 7, decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1988 n. 48, cit.) - con obbligo conseguente di pagare le
somme aggiuntive (c.d. sanzioni civili) nella misura piena - sebbene la stessa controparte, previa presentazione della domanda di condono, avesse pagato, in tre rate, soltanto la sorte contributiva, mentre nulla aveva pagato a titolo di somme aggiuntive, sia pure nella misura ridotta prevista nel caso, appunto, di condono. Il ricorso è fondato.

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