Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 33056
Sentenza
21 maggio 2024
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21 maggio 2024
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Massime • 3
L'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in un errore sulla legge penale, in quanto la definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio sono contenute negli artt. 357 e 358 cod. pen. che richiamano, con rinvio ricettizio, le norme extrapenali, attribuendo loro natura di norma penale.
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni non costituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico.
Sul provvedimento
Testo completo
33056-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA -Presidente - Sent. n. sez. 1238/2024 -UP 21/05/2024 MARIA TERESA BELMONTE Relatore R.G.N. 9339/2024 FRANCESCO CANANZI PAOLA BORRELLI DA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato MARCO BERNARDINI, nell'interesse del ricorrente, con le quali il difensore, anche in replica alle conclusioni della procura generale, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 12 marzo 2023, confermava quella del G.u.p. del Tribunale felsineo, che aveva accertato la responsabilità penale di IU LA, in concorso con ES OG, imputato non ricorrente, in ordine al delitto previsto dagli artt. 110 e 479 cod. pen. perché, OG in qualità di direttore dei lavori per la stazione appaltante (Comune di Marzabotto) per le opere di ampliamento del canile municipale del Comune di Marzabotto e LA nella qualità di direttore tecnico - - dell'impresa esecutrice dei lavori formavano un falso verbale di ultimazione dei en Re lavori, attestando falsamente che OG aveva compiuto un sopralluogo presso il cantiere, constatandovi personalmente l'avvenuta ultimazione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice SI.CO.TER. s.r.l. Fatti commessi in Marzabotto il 28 agosto 2013. Per LA veniva ritenuta sussistente la recidiva reiterata e specifica, valutata equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di IU LA consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il contributo di LA, consistito nell'aver apposto la sottoscrizione sull'attestazione di fine lavori, nel senso che tale sottoscrizione rilevava ai fini della effettività del sopralluogo ma non del contenuto dell'attestazione, cosicchè non sarebbe integrato il contributo materiale, come pure apodittica risulterebbe l'affermazione per cui LA fosse a conoscenza della qualità di pubblico ufficiale del direttore dei lavori.
4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. al caso di specie, mentre si verterebbe in tema di certificazione ex art. 480 cod. pen., alla luce della previsione dell'art. 199 del d.P.R. 207/2010, dal che deriverebbe la necessità dell'annullamento con rinvio per poter fruire dell'art. 131-bis cod. pen., non consentito in relazione alla fattispecie ritenuta dell'art. 479 cod. pen.
5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, in ordine all'omesso riconoscimento della estinzione per prescrizione, anche per LA oltre che per OG, distinzione rispetto alla quale la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione. La differenza, dettata probabilmente dalla recidiva, per il ricorrente non giustifica il computo dell'incremento della pena, sia in fase di determinazione del termine di prescrizione originario che di quello a seguito di interruzione.
6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 2 h del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla 1. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 con le quali ha chiesto rigettarsi il - ricorso: quanto al primo motivo perché reiterativo di quello già avanzato dinanzi alla Corte di appello, che aveva dato correttamente conto delle ragioni del concorso di persona e del contributo offerto con la sottoscrizione dal ricorrente;
il secondo motivo risulterebbe infondato, in quanto l'atto falso aveva contenuto valutativo e non certificativo, come ritenuto dalla Corte di appello;
il terzo motivo risulterebbe manifestamente infondato in quanto non veniva censurata in appello la sussistenza della recidiva, cosicché della stessa correttamente avrebbe tenuto conto la Corte di appello, ai fini della estinzione per prescrizione.
8. Il difensore del ricorrente, avvocato Marco Bernardini, con le conclusioni depositate ha replicato alla Procura generale, ribadendo le ragioni del primo motivo, quanto al secondo evidenziando come la dicitura dell'atto qualifica come certificato lo stesso;
infine, in ordine al terzo motivo, ribadendo che si contesta l'assenza di motivazione a riguardo da parte della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, si osserva quanto segue.
2.1 La Corte di appello evidenzia che LA ha confessato di aver personalmente sottoscritto il falso verbale di ultimazione dei lavori, in occasione del sopralluogo, integrandosi così il delitto. Si tratta di argomentazione corretta e rispondente al generale governo delle f regole del concorso nel reato: difatti, pacifico è il principio per cui la configurabilità del concorso di persone nel reato implica che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., rv. 276990 – 01; mass.- 3 -conf. n. 2297 del 2014 rv. 258244 01, n. 7621 del 2015 rv. 262492 01, n. 1986 del 2017 rv. 268972 – 01). A fronte di tale principio, il contributo materiale offerto dal ricorrente, con l'apposizione materiale della sottoscrizione, viene ritenuto correttamente causalmente significativo in ragione del principio menzionato, che implica almeno la facilitazione dell'esecuzione: tanto più ciò vale nel caso in esame, nel quale il 'certificato di ultimazione dei lavori' andava sollecitato dall'esecutore dei lavori (LA) e anzi doveva seguire a un accertamento in contraddittorio proprio con l'esecutore medesimo, cosicchè la sottoscrizione di LA risultava per legge decisiva. Infatti, l'art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010,