Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/11/2022, n. 43463

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/11/2022, n. 43463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43463
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile C M nel procedimento a carico di: D'A S nato a RODI GARGANICO il 25/06/1945 inoltre: ALLIANZ S.P.A. avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIUDICE DI PACE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto L T, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette, altresì, le conclusioni dell'avv. V P, per il ricorrente C M, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame della vicenda processuale maggiormente aderente alle risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento. Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Bari ha assolto D'

ARGENIO

Salvatore dal reato di cui all'art. 590, cod. pen. (per avere costui investito, alla guida di un veicolo in senso contrario e vietato, il motociclo condotto da C M che, nell'occorso, aveva riportato lesioni guaribili in gg. 25) "perché non vi è prova che l'imputato lo abbia commesso".

2. La difesa del CATALANO ha proposto ricorso, formulando due motivi, precisando, quanto alla ammissibilità del mezzo di impugnazione, che il procedimento era stato instaurato ai sensi dell'art. 21, d. Igs. n. 274/2000, avendo la persona offesa chiesto la citazione a giudizio dell'imputato. Con il primo motivo, ha dedotto nullità della sentenza per travisamento probatorio (nella specie, le dichiarazioni del teste oculare PETRUZZI, il quale si era espresso in maniera del tutto diversa da quella ritenuta dal giudice che ha affermato che il dichiarante nulla aveva saputo dire sui punti d'urto). Aggiunge il difensore che la versione della persona offesa e del teste assistito SMURRO' avevano smentito quella dell'imputato e che il giudice aveva omesso di motivare quanto al riferito degli altri testi, neppure assegnando rilievo al referto medico in atti. Con un secondo motivo, deduce nullità della sentenza per inosservanza della legge penale, avendo il giudice affermato che la testimonianza della sola persona offesa può sostenere l'accusa, salvo poi a richiedere riscontri che, secondo il giudicante, sarebbero nel caso di specie difettati.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio.

4. La difesa di CATALANO ha depositato conclusioni scritte, con le quali, condivise quelle del Procuratore generale, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Bari - in diversa composizione - per nuovo esame.

2. Al fine di inquadrare il caso, occorre una premessa di natura processuale che inerisce alla verifica del potere impugnatorio della parte civile nei giudizi davanti al giudice di pace e, segnatamente, nei procedimenti introdotti ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000, su ricorso immediato, cioè, della persona offesa. E, in via ancora preliminare, occorre verificare, dunque, la appellabilità della sentenza di proscioglimento da parte della persona offesa ai fini anche penali, essendo pacifica quella ai fini civili, stante la regola generale di cui all'art. 576, cod. proc. pen., applicabile, in virtù dell'art. 2, d. Igs. n. 274 del 2000, anche nel processo davanti al giudice di pace (sul punto, Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista;
sez. 5, n. 4695 del 5/12/2008, dep. 2009, Simoni, Rv. 242605;
n. 23726 del 31/3/2010, Serpi, Rv. 247509;
n. 18252 del 7/1/2016, G., Rv. 267143). Tale verifica è indispensabile per una corretta qualificazione del ricorso proposto, tenuto conto della preclusione stabilita dall'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., per il caso in cui la sentenza in questa sede censurata risulti appellabile.

3. Nel caso di procedimento instaurato davanti al giudice di pace su citazione diretta della persona offesa (art. 21 cit.), il potere di impugnazione e, con esso, gli strumenti impugnatori attivabili vanno individuati muovendo dalla norma contenuta nell'art. 38, d. Igs. n. 274/2000, in base alla quale testualmente « 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero>>. La norma, da un lato, equipara il potere di impugnazione della persona offesa che ha agito ai sensi dell'art. 21 a quello del pubblico ministero, disciplinato, per quel rito, dall'art. 36 («1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
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