Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2021, n. 38030

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2021, n. 38030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38030
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE PALMInei confronti di: TRIBUNALE DI ROMAcon l'ordinanza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni del Procuratore generale, M D N, la quale ha chiesto che venga affermata la competenza del GUP del Tribunale di Palmi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del . 17/2/2021 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Roma, il quale con sentenza del 20/7/2020 aveva declinato la competenza a decidere il processo n. 4113/2019 RG Dib. nei confronti di N F ed altri imputati per numerose contestazioni di reato, tra le quali il collegio romano aveva indicato come più grave e più risalente il delitto sub 20), artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 1°/3/2011 nel comune di San Ferdinando, dovendosi quindi radicare la competenza nel Tribunale di Palmi (nella cui circoscrizione è ubicato detto comune), ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. Nell'ordinanza declinatoria della competenza territoriale, il GIP di Palmi ha ritenuto non condivisibile la determinazione del Tribunale di Roma quanto alla qualificazione giuridica dei reati di cui agli artt. 479 - 476, comma 2, cod. pen., rilevando che le attestazioni S.O.A. non sono atti pubblici fidefacienti, ma mere certificazioni di natura valutativa, sicché il delitto deve riqualificarsi ai sensi dell'art. 476, comma 1, cod. pen. con esclusione dell'aggravante del secondo comma;
da ciò consegue che il reato più grave e risalente è quello contestato al capo 22) - rettificato in capo 21) con provvedimento di correzione errore materiale del 12/4/2021 - delitto di corruzione commesso in Roma dal 22/4/2011 al 7/3/2014, radicandosi pertanto in Roma la competenza territoriale a giudicare tutti i reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione dell'art. 28, comma primo lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Roma, al quale vanno restituiti gli atti.

2. Il discrimine risiede nella delibazione - a meri fini di individuazione della competenza - del reato più grave, trattandosi nella specie di valutare se i reati di falso, contestati ai sensi degli artt. 479 - 476, comma 2, cod. pen., debbano effettivamente considerarsi aggravati per incidere su atti pubblici fide- facienti, ovvero se essi siano carenti di tale qualità, come ha ritenuto il giudice che ha sollevato il conflitto. Per rispondere al quesito, non è necessario addentrarsi in approfondite escursioni attingenti il merito della materia processuale, ma bisogna analizzare in termini generali ed astratti la natura specifica dell'attività certificativa attribuita dalla legge alle S.O.A. (società di organismi di attestazione).
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