Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2024, n. 45816

CASS
Sentenza
11 settembre 2024
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11 settembre 2024

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È inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta può essere avanzata, invece, nel giudizio conseguente all'opposizione o direttamente al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 660, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/09/2024, n. 45816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45816
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

45816-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.183 Aldo Aceto - CC 11/09/2024- - Relatore Antonio Corbo Ubalda Mach R.G.N. 16087/2024 Valeria Bove RI Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TU EO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 aprile 2024, e depositata l'8 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti di EO TU per il delitto di cui agli artt. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989. M Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza, volta a ottenere la rateizzazione della somma di denaro dovuta in base al decreto penale di condanna, non potesse trovare accoglimento in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e dei suoi familiari, in quanto soggetti ritenuti, sulla base dei dati esposti nell'informativa della Guardia di Finanza dell'11 gennaio 2024, «percettori di elevati redditi, nonché titolari di beni immobili e beni mobili registrati».

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe EO TU, con atto sottoscritto dall'Avv. Orazio Tedesco, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla quantificazione del reddito del nucleo familiare dell'imputato, presupposto sulla cui base ha negato il beneficio della rateizzazione. Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari ha errato nel ritenere, sulla base dell'informativa della Guardia di Finanza dell'11 gennaio 2024, che l'attuale ricorrente e i suoi familiari risultano percettori di elevati redditi, in quanto: a) il reddito di RE TU (padre dell'imputato) è indicato al suo valore lordo;
b) i beni immobili di RI LL (madre dell'imputato) sono riferibili solo per una minima parte alla stessa, specificamente la proprietà in Via Istria n. 16 di Battipaglia solo per 1/9, e il terreno in Viggiano (di 3000 mq) solo per

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