Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08105

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08105
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: EBRIMA KRUBALLU nato il 21/04/1967 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha dichiarato ndp nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia commessa con uso di arma per mancanza di querela . Epoca del reato: Agosto 2015. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il PM che, con motivo unico, ha lamentato la violazione di legge, poiché il Giudice aveva ritenuto che, a seguito del dlgs 36/2018 il reato di minaccia con arma fosse divenuto perseguibile a querela, che non era stata sporta dalla persona offesa. Ha sostenuto il ricorrente l'erroneità dell'interpretazione, poiché il delitto in parola , nella fattispecie concreta realizzato con uso di un palo di ferro nei confronti della persona offesa, è rimasto perseguibile di ufficio ai sensi dell'ad 612 /2 cp in relazione ai modi indicati nell'alt 339 cp.
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