Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/1966, n. 1837
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La rinnovazione della consulenza tecnica e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio implica un accertamento di fatto insindacabile in Cassazione.*
Il regolamento postale e la legge notarile, nel prescrivere particolari cautele per l'accertamento della volonta dei ciechi, non escludono la capacita dei ciechi medesimi, che siano in grado di firmare, ad assumere obbligazioni mediante scrittura privata (nella specie, contratto di compravendita immobiliare). Ne tale incapacita e affermata dal codice civile, in quanto nessun argomento in tal senso puo essere dedotto dagli artt 603 e 604 cod civ , i quali concernono soltanto i testamenti e, comunque, non attengono alla capacita dei ciechi. Pertanto, le cautele prescritte dai cennati testi legislativi possono essere invocate soltanto come elementi presuntivi di detta incapacita e, come tali, possono essere superate dal giudice di merito nell'ambito di un apprezzamento globale ed incensurabile delle risultanze di causa.*