Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2003, n. 6898
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L'immobile di proprietà di un Comune, che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, primo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico ad opera della competente sovrintendenza ai monumenti, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 cod. civ., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che il suo godimento da parte di terzi non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal "nomen iuris" effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione. Pertanto, le controversie attinenti al suddetto godimento - quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi - sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'Avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO DI MILAZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato M T S, rappresentata e difesa dall'avvocato F S M, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 08/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Arturo ANTONUCCI, per delega dell'Avvocato Nazareno SAITTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14.4.1998, il Comune di Milazzo conveniva davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'Azienda autonoma soggiorno e turismo per sentir dichiarare cessata alla scadenza del 17.6.1999 la locazione dei locali siti all'interno del Convento dei Padri Carmelitani di Milazzo, alla convenuta concessi in uso con contratto dell'11.4.1990.
La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che non si verteva in tema di locazione, bensì di concessione di bene demaniale.
Il tribunale, con sentenza del 20.10.1999, disattesa l'eccezione, accoglieva la domanda e dichiarava cessata la locazione alla data del 17.6.1999;
compensava le spese.
Pronunciando sull'appello del Comune di Milazzo, la Corte d'appello di Messina, con sentenza dell'8.6.2000, lo accoglieva e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Considerava:
che dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla nota del 17.1.2000 dell'Assessorato per i beni culturali ed ambientali - Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, risultava che il complesso sito in Milazzo, costituito dalla