Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/05/2023, n. 13877

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/05/2023, n. 13877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13877
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37252/2019r.g. proposto da: M A, quale legale rappresentante della ROSTICCERIA ALFRED DI M A S.N.C.,sede in Rende (CS), alla via Marconi n. 15, rappresentata e difes a , giusta procur a speciale a llegata in calce a l ricorso,da gli Avvocat i F V ed A A , con cui elettivamente domiciliapresso lo studio del primo in Roma, alla Via Federico Confalonieri n. 1. - r icorrent e -

contro

DOVALUE S.P.A. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.), - in qualità di mandataria di BCC

NPLS

2018-2 S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n.

1- con sede in Verona, al Viale dell’Agricoltura n. 7, in persona del procuratore speciale d ott. M F G , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 marzo 2023 , dall’Avvocato F T, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Adrianan. 11, presso lo studio dell’Avvocato S P.

- controricorrente -

e AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, alla via Giorgione n. 106, in persona del legale rappresentante pro tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 , in persona del legale rappresentante pro tempore;
COMUNE DI RENDE , in persona del Sindaco pro tempore ;
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A., con sede in Roma, alla via Lucrezia Romana n. 41/47, inpersona del legale rappresentante pro tempore.

- intimati -

avverso il decretodel TRIBUNALE DI COSENZA , datato 30 / 1 0 /20 1 9 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1.A M, quale legale rappresentante della Rosticceria Alfred di M A s.n.c., ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Cosenza del 30 ottobre 2019, reiettivo del reclamo da lei promosso, ex art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, contro il provvedimento del 20 giugno 2019 con cui il giudice delegato dello stesso tribunale aveva respinto la richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla società perché non aveva ottenuto le maggioranze necessarie. Ha resistito, con controricorso, la BCC

NPLS

2018-2 s.r.l. (cessionaria del credito di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a.), tramite la mandataria doValue s.p.a., mentre sono rimasti solo intimati gli altri destinatari della notificazione del ricorso suddetto.

1.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quel tribunale osservò, con riguardoalle ivi descritte manifestazioni di dissenso dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione e della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., che: i) «[…] la l. n. 3/2012, a differenza di quanto previsto dalla l. fallimentare per procedure concorsuali affini, quali il concordato, non configura una vera e propria votazione dei creditori, disciplinando, piuttosto, un procedimento di espressione del consenso da parte dei creditori ad una proposta contrattuale. Se cosìè, corretta appare una valutazione di natura sostanziale della volontà delle parti, dovendosi applicare, per quanto non regolato dalla L. n. 3/2012, le norme che regolano la formazione della volontà in materia contrattuale. Deve, quindi, ritenersi che il meccanismo del silenzio- assenso previsto dall'art. 11, comma 1, della L. n. 3/2012 riguardi la sola ipotesi della mancata espressione del consenso nel termine stabilito dalla medesima norma;
in presenza, invece, di un consenso ritenuto viziato, saranno applicabili le norme del codice civile, che danno spazio all'indagine sulla volontà delle parti e prevedono forme di sanatoria del consenso viziato (nei casi in cui il vizio è causa di annullabilità e non di nullità). Nel caso di specie, a fronte del rilievo di possibili vizi formali del dissenso tempestivamente espresso dai creditori Agenzia delle Entrate Riscossione (anche nell'interesse degli enti impositori) e Banca Sviluppo s.p.a., i creditori medesimi precisavano chiaramente la propria volontà nelle forme corrette, imponendo, pertanto, di considerare validamente espresso un dissenso alla proposta della società ricorrente. A ciò si aggiunga che, applicandosi il meccanismo del silenzio/assenso al solo caso del mancato riscontro nel termine di legge, unica conseguenza associabile all'eventuale vizio non sanato sarebbe stata la necessità di ripetere le operazioni di raccoglimento del consenso, non certo l'imposizione di un assenso non voluto dal creditore».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Posta l’ammissibilità, già ripetutamente sancita da questa Corte, della proposizione del ricorso straordinario exart. 111 Cost. contro i provvedimenti di accoglimento o (come nella specie) di rigetto del reclamo avverso il diniego di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018;
Cass. n. 10095/2019;
Cass.n. 21828 del 2021;
Cass. n. 28013 del 2022;
Cass. n. 35976 del 2022), i formulati motivi di quello oggi promosso dalla Marino, quale legale rappresentante della Rosticceria Alfred di M A s.n.c., denunciano, rispettivamente: I) «Violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto, exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 11, comma 11, e 12, comma 1, della legge n. 3/2012», per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la legge n. 3 del 2012 non sia equiparabile alla legge fallimentare per ciò che attiene la votazione dei creditori, dovendo, piuttosto, configurarsi un procedimento di espressione del consenso, da parte di questi ultimi, ad una proposta contrattuale, con conseguente applicazione soltanto delle norme che disciplinano la formazione della volontà in materia contrattuale, in caso di consenso viziato, e non di quelle regolanti il principio del silenzio assenso previsto dalla medesima legge. Si assume, inoltre: i) con riguardo al voto espresso da Agenzia delle Entrate Riscossione, che «Le due comunicazioni pervenute via pec al Gestore della Crisi in data 01.12.2017 non risultano sottoscritteda alcun rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma soprattutto non sono allegate le comunicazioni degli Uffici Competenti che hanno espresso il dissenso. Ne deriva che le due dichiarazioni di dissenso sono affette da vizi tali che portano alla nullità del voto espresso»;
ii) con riferimento al voto espresso dall’Avv. Francesco Corina nell’interesse della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di credito s.p.a., che, «in data 03.10.2017, l’avv. Francesco Corina, nell’interesse della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di credito s.p.a., ha trasmesso la comunicazione di non adesione della sua assistita alla proposta d’accordo con i creditori formulata da M A. In merito a tale espressione di dissenso occorre innanzitutto evidenziare che: a) il dissenso non è stato formulato personalmente dal Direttore e/o legale rappresentante della Banca;
b) non risulta allegata alla comunicazione di voto via pec dell’Avv. Corina alcuna procura alle liti, alcuna delega difensiva o, più correttamente, alcuna procura notarile di autorizzazione ad esprimere parere negativo all’accordo per conto della Banca. Il dissenso espresso con le modalità indicate è evidentemente e chiaramente invalido»;II) «Violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’artt. 10, comma 2, della legge n. 3/2012», perché il tribunale, in funzione del Giudice del reclamo, sia nella fase di fissazione di udienza che nel provvedimento di rigetto oggi impugnato, nulla aveva disposto sulla richiesta di sospensione della esecuzione della procedura esecutiva pendente.
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