Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/03/2019, n. 07821
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Testo completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20504/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in qualità di incorporante di Toro Assicurazioni s.p.a., a sua volta incorporante di LO IC Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Roberto Tieghi e Roberto Altieri, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Sicilia, n. 66;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n. 653/5/14 depositata in data 14 maggio 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2019 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello Rilevato che: La società Toro Assicurazioni s.p.a., poi incorporata dall'Assicurazioni Generali s.p.a., a sua volta incorporante di YD IC Assicurazioni s.p.a., nell'anno 1997 presentava dichiarazione nnod. 760 per l'anno d'imposta 1996 nella quale esponeva un credito Irpeg ed un credito Ilor;
nel gennaio 2004 presentava istanza di sollecito del rimborso e nel febbraio dello stesso anno richiedeva il rilascio della certificazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 296/2003, per gli anni 1994 - 1997, che veniva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 7 maggio 2004. Nel marzo 2006, a seguito di invito dell'Agenzia delle Entrate a produrre documentazione comprovante le ritenute d'acconto subite, che avevano generato il credito Irpeg, la società produceva parte della documentazione richiesta unitamente ad un allegato volto a ricostruire gli elementi esposti in dichiarazione. Nel novembre 2008, dopo essere stata nuovamente sollecitata, l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego parziale del rimborso, con il quale riconosceva come spettante il rimborso Irpeg nella misura di lire 2.052.243.000, che veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. In esito all'appello principale dell'Ufficio ed all'appello incidentale della contribuente, la Commissione regionale rigettava il primo, rilevando che il credito esposto nella dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata dalla società, non era stato oggetto, da parte dell'Amministrazione, di alcun provvedimento di rettifica nei termini perentori di decadenza relativi al controllo formale delle dichiarazioni e nei termini fissati per l'accertamento dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, per cui il diritto al rimborso non poteva essere contestato;
accoglieva, inoltre, l'appello incidentale della contribuente, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, con un unico motivo, cui resiste la società contribuente mediante controricorso.
Considerato che:
1. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis e 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 cod. civ. Rilevando che la Commissione regionale ha definito la controversia facendo applicazione del principio secondo il quale la decorrenza dei termini per il controllo formale determina il consolidamento del credito che il