Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2021, n. 35336

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2021, n. 35336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35336
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 13884-2013 proposto da: COMUNE DI T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO COLARIZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIALAURA PIOVANO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

SEIPERTRE S.r.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13884/2013 Numero sezionale 617/2021 Numero di raccolta generale 35336/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati FILIPPO MARTINEZ e DAVIDE MOSCUZZA giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 18/31/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL PIEMONTE, depositata il 15/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del settimo, primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Torino propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria del Piemonte aveva accolto l’appello di Seipertre S.r.L. avverso la sentenza n. 42/9/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in rigetto del ricorso avverso il diniego di rimborso del canone corrisposto per l’installazione di mezzi pubblicitari per gli anni d’imposta 2002-2008. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che non era maturata la decadenza della società contribuente dalla restituzione dell’imposta versata poiché con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 141/2009 il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari era stato considerato una mera variante dell’imposta comunale della pubblicità -ICP- e non più corrispettivo di prestazioni pubblicitarie, soggetto alla disciplina civilistica, non potendo, quindi, la diversa qualificazione della CIMP quale tributo come <>, e la domanda di rimborso, presentata pochi mesi dopo la suddetta pronuncia, doveva ritenersi tempestiva. La Commissione Tributaria Regionale aveva inoltre ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di decadenza o di prescrizione quinquennale 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13884/2013 Numero sezionale 617/2021 Numero di raccolta generale 35336/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 non essendo stata indicata la fonte normativa di riferimento, aggiungendo infine che il limite del 25% previsto dall’art. 62, comma 2, lett. d del d.lgs. n. 446/1997 era riferito all’intero gettito del tributo, ponendo la norma il limite con riferimento alla tariffa e non al gettito complessivo dell’imposta. La società contribuente resiste con controricorso. Il ricorrente e la controricorrente hanno infine depositato memoria difensiva. Il ricorso, fissato all'udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8 -bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. Att. C.p.c., 156 c.p.c., 36 D.lgs. n. 546/1992, 111 Cost. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di motivare circa la ritenuta ammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 19, 21 62, comma 1, D.lgs. n. 546/1992) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo nonostante la raggiunta incontestabilità dell’obbligazione tributaria per mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione propedeutici alla domanda di rimborso.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per difetto di completezza e determinatezza del dispositivo, che non consentirebbe di individuare l’importo del credito oggetto della statuizione di condanna e di procedere al relativo calcolo matematico.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare che: ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, con il quale era stata concessa ai Comuni la facoltà di passare dall’imposta sulla pubblicità al canone, il Comune di Torino aveva adottato 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13884/2013 Numero sezionale 617/2021 Numero di raccolta generale 35336/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 il Regolamento n. 268 in data 20.12.1999, in data quindi anteriore all’introduzione del vincolo del tetto massimo dell’aumento del 25% relativo al canone per le installazioni pubblicitarie, introdotto dalla L. n. 448/2001, ed all’obbligo di rideterminazione dei canoni imposto ai Comuni dall’art. 7 octies della L. n. 43/2005;
per gli anni successivi, e quindi dall’annualità 2005 il Comune di Torino aveva quindi rideterminato i coefficienti, fermi gli aumenti delle tariffe base nel limite del 25%.
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