Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2018, n. 33153

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2018, n. 33153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33153
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARPINONE GVANNA nato il 08/07/1966 a CAMPOBASSO avverso l'ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere A G;
lette/sentite le conclusioni del PG

PERLA LORI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 c.p.p., in riforma del provvedimento di rigetto della richiesta cautelare adottato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari in data 21.9.2017, applicava, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, nei confronti dì C G, in quanto persona gravemente indiziata di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, di cui agli artt. 110 c.p., 223, co. 1, 216, co. 1, n. 1) e n. 2), co. 2, L fall.„ e 2621 c.c.), in relazione al fallimento della società "

BETON

Prefabbricati s.r.l.", la misura interdittiva del divieto di esercitare qualsiasi ufficio direttivo e amministrativo all'interno di persone giuridiche ed imprese nonché qualsivoglia attività inerente per un periodo di sei mesi.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Bari, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi dì impugnazione: 1) violazione dell'art. 125, co. 3, c.p.p. per mancanza di motivazione ovvero per motivazione apparente in ordine alla sussistenza del reato dì bancarotta fraudolenta e alla partecipazione materiale e psicologica;
2) violazione degli artt. 223, 216 R.D. 267/1942 e 2621 c.c., per carenza dei presupposti giuridici su cui si fonda la responsabilità penale dei sindaci;
3) violazione degli art. 192, co. 3, c.p.p. per mancata o incompleta verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazioni etero accusatorie dei coindagati Alba Luca e Alba Domenico nei confronti della ricorrente;
4) violazione delle norme del codice civile disciplinanti i poteri-doveri del collegio sindacale in materia di scissione societaria e più in generale in ambito di controllo sull'operato della società;
5) violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

2.1. Con i menzionati motivi la ricorrente lamenta, innanzitutto, che l'ipotesi accusatoria si fonda non su documentazione ufficiale e completa, ma su "brogliacci" parziali e inattendibili estratti dalla memoria di un "p.c." (acronimo di personal computer). Il curatore fallimentare, infatti, anziché acquisire i libri della società depositati ex art. 2946 c.c. presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione manu militari di meri ed incompleti "brogliacci" estratti da un "p.c." della cessata sede sociale. Ciò posto, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei coindagati Alba Domenico e Alba Luca pur avendo gli stessi riferito fatti e circostanze affetti da assoluta genericità e vaghezza e perciò inidonei a superare il preliminare vaglio intrinseco richiesto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.. Quanto poi alla successiva ricerca e valutazione dei cosiddetti elementi di riscontro esterni, il Tribunale si sarebbe soffermato su elementi probatori generali privi del carattere individualizzante, che nulla possono dimostrare in ordine alla personale partecipazione della C e la sua consapevolezza di eventuali finalità distrattive, con conseguente violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. La ricorrente poi, deduce la manifesta illogicità della motivazione in quanto apparante nella parte in cui ritiene dimostrato il dolo dei membri del collegio sindacale per omesso controllo sullo stato economico e contabile della società fallita, non già per superficialità e sciatteria, come ritenuto dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, ma nella consapevolezza dello stato di dissesto e della finalità distrattive della scissione. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, ad avviso della ricorrente, manca nell'ordinanza impugnata l'indicazione di elementi fattuali e logici da cui desumere la consapevolezza in capo ai sindaci dell'animus distraendi e la volontà di cooperare a tale fine illecito. Il tribunale del
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