Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2002, n. 16699

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In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di Legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente, non contenendo elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita retroattività a tale disposizione, ne' limitatamente ai rapporti non esauriti per essere ancora in corso i relativi procedimenti, ne' in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza - ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa.

In tema di sanzioni amministrative, qualora sia stata contestata una pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio del lavoro e omessa comunicazione della cessazione del rapporto) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione (concorso formale), e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni (concorso materiale), pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27, comma secondo, legge 29 aprile 1949 n. 264), prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica che non consente l'applicazione del predetto art. 8, il quale al comma primo fa salva ogni diversa previsione di legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2002, n. 16699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16699
Data del deposito : 26 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S C - Presidente -
Dott. F L - Consigliere -
Dott. G MA - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso principale proposto da
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICI3E SOCIALI (già Ministero del lavoro), in persona del Ministro in carica, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;



- ricorrente -


contro
1) S.T.T.L. F.LLI FORNARI S.r.l., in persona dell'amministratore M P;
2) PANZEM M in proprio;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Salvatore Di Giacomo, n. 66, presso ravv. Paris Carretta, che li difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- resistenti -
e sul ricorso incidentale proposto
da
1) S.T.T.L. F.LLI FORNARI S.r.l.;
2) PANZETTI M;
come sopra rappresentanti domiciliati e difesi;



- ricorrenti -


contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (già Ministero del lavoro), come sopra rappresentato domiciliato e difeso;



- intimato -


per la cassazione della sentenza del Pretore di Roma n. 3665 in data 8 maggio 1999 (R.G. 27526/94);

sentiti, nella pubblica udienza del 25.9.2002: il cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
La s.r.l. S.T.T.L. F.lli Fornari e M P in proprio hanno proposto opposizione al Pretore di Roma avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 530/1994 emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Roma per il pagamento, in solido, di L. 16.806.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'assunzione di undici dipendenti senza il ~te dell'ufficio di collocamento e senza comunicare al predetto ufficio la cessazione dei rapporti di lavoro. Il Pretore, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha annullato l'ordinanza limitatamente all'entità della somma dovuta, ridotta a L. 1.500.000.
Rigettati i motivi di opposizione fondati sull'avvenuta richiesta di condono dei contributi previdenziali non versati e sulla incompatibilità delle norme in tema di collocamento pubblico con l'ordinamento comunitario, la sentenza di merito ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, determinando la somma
dovuta mediante l'aumento della pena prevista per la sanzione più grave.
La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero del lavoro - ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 300 del 1999, nel testo sostituito dall'art. 8 dl. 217/2001, conv. in L 317/2001 - con ricorso per un unico motivo, al quale resistono con controricorso gli opponenti proponendo a loro volta ricorso incidentale basato su un motivo unico. Motivi della decisione


1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Deve essere esaminato per primo l'unico motivo del ricorso incidentale, in quanto pone la questione, potenzialmente assorbente di ogni altra, dell'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione a causa dell'illegittimità della normazione interna che sancisce il monopolio statale sul collocamento, dichiarata dalla Corte di giustizia CEE con sentenza n. 55/96 dell'11 dicembre 1997. 3. Peraltro, prima ancora di esaminare la questione specificamente trattata dal ricorso incidentale, va precisato che non rileva nella controversia lo ius superveniem di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le
sanzioni penali ha abolito tutte le sanzioni relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento.

3.1. La giurisprudenza della Corte (Cass., sez., un. 29 gennaio 1994, n. 890;
Cass. 4 maggio 2002, n. 6405;
20 maggio 2002, n. 7328
), infatti ha precisato che, in materia di illeciti amministrativi l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla
legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole;
ne' il menzionato art. 116, comma dodicesimo, L 388/2000, nel limitarsi a disporre
l'abolizione delle sanzioni contiene elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita una qualche forma di retroattività alla disposizione secondo cui determinati fatti a seguito dell'entrata in vigore della legge, non concretano più violazioni amministrative, ne' limitatamente ai rapporti non esauriti per essere in corso i relativi procedimenti (come, invece, ritenuto da Cass. 9 maggio 2002, n. 6680), ne' in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza - ingiunzione è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge (così Cass. 22 maggio 2002, n. 7524), atteso che l'ordinanza-ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto, puramente esecutivo, preordinato semplicemente alla riscossione di un credito già sorto per effetto della commessa violazione (Cass., sez. un., 890/1994, cit.;
19 aprile 1990, n. 3271).

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