Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/07/2022, n. 21328
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11197-2021 proposto da: F A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TUSCOLANA
809, presso lo studio dell'Avvocato R O, che la rappresenta c difende;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO BIT IMPORT S.R.L., BITETTI COSIMA SIMONA, BITETTI FABIANA, BORGHI BARBARA, BITETTI FEDERICA, DI FONZO MICHELE, LIUZZI GIUSEPPINA, BITETTI LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 418/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dcl 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. S G G. Ritenuto in fatto - che A F ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 418/20, del 27 novembre 2020, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che — qualificando, per quanto qui di interesse, come appello incidentale esperito avverso la sentenza n. 376/17, del 10 febbraio 2017, del Tribunale di Taranto, l'atto dalla F posto in essere, nonché dichiarandolo inammissibile per tardività — condannava la stessa al pagamento delle spese del grado e al raddoppio del contributo unificato;
- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce — secondo quanto emerge dalla scarna narrazione dei fatti, contenuta nel presente atto di impugnazione — di aver effettuato intervento volontario in un giudizio ex art. 2091 cod. civ., esperendo anch'essa azione revocatoria e di simulazione in relazione ad un contratto di donazione;
- che essa, quantunque avesse depositato innanzi al giudice di seconde cure una semplice comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello promosso dal fallimento Bit Import S.r.l., veniva indebitamente condannata al pagamento delle spese del grado e della somma pari al doppio del contributo unificato, essendo stata erroneamente interpretata — a suo dire — l'iniziativa dalla stessa assunta come appello incidentale, del quale era rilevata l'intempestività, essendo stato proposto oltre il termine ex art. 327 cod. proc. civ.;
Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- - che avverso la sentenza della Corte tarantina ricorre per cassazione la F, sulla base — come detto — di un unico motivo;
- che esso denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e all'art. 24 Cost.;
- che, sebbene per un mero errore di battitura l'atto in questione fosse stato intestato come "Comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art. 343 c.p.c.", esso si presentava — avuto riguardo al suo contenuto — come mera comparsa di costituzione e risposta;
- che la F, infatti, assume di essersi limitata, nel costituirsi nel giudizio di appello, in continuità con l'intervento adesivo effettuato in primo grado, ad "appoggiare" — nella parte relativa ai suoi interessi — le conclusioni spiegate dal fallimento;
- che, d'altra parte, anche il mandato dalla stessa conferito al proprio difensore per il giudizio di
TUSCOLANA
809, presso lo studio dell'Avvocato R O, che la rappresenta c difende;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO BIT IMPORT S.R.L., BITETTI COSIMA SIMONA, BITETTI FABIANA, BORGHI BARBARA, BITETTI FEDERICA, DI FONZO MICHELE, LIUZZI GIUSEPPINA, BITETTI LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 418/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dcl 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. S G G. Ritenuto in fatto - che A F ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 418/20, del 27 novembre 2020, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che — qualificando, per quanto qui di interesse, come appello incidentale esperito avverso la sentenza n. 376/17, del 10 febbraio 2017, del Tribunale di Taranto, l'atto dalla F posto in essere, nonché dichiarandolo inammissibile per tardività — condannava la stessa al pagamento delle spese del grado e al raddoppio del contributo unificato;
- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce — secondo quanto emerge dalla scarna narrazione dei fatti, contenuta nel presente atto di impugnazione — di aver effettuato intervento volontario in un giudizio ex art. 2091 cod. civ., esperendo anch'essa azione revocatoria e di simulazione in relazione ad un contratto di donazione;
- che essa, quantunque avesse depositato innanzi al giudice di seconde cure una semplice comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello promosso dal fallimento Bit Import S.r.l., veniva indebitamente condannata al pagamento delle spese del grado e della somma pari al doppio del contributo unificato, essendo stata erroneamente interpretata — a suo dire — l'iniziativa dalla stessa assunta come appello incidentale, del quale era rilevata l'intempestività, essendo stato proposto oltre il termine ex art. 327 cod. proc. civ.;
Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- - che avverso la sentenza della Corte tarantina ricorre per cassazione la F, sulla base — come detto — di un unico motivo;
- che esso denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e all'art. 24 Cost.;
- che, sebbene per un mero errore di battitura l'atto in questione fosse stato intestato come "Comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art. 343 c.p.c.", esso si presentava — avuto riguardo al suo contenuto — come mera comparsa di costituzione e risposta;
- che la F, infatti, assume di essersi limitata, nel costituirsi nel giudizio di appello, in continuità con l'intervento adesivo effettuato in primo grado, ad "appoggiare" — nella parte relativa ai suoi interessi — le conclusioni spiegate dal fallimento;
- che, d'altra parte, anche il mandato dalla stessa conferito al proprio difensore per il giudizio di
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