Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/12/2016, n. 25150
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1. C.R., S.G., S.R., S.P., S.O., Sp.Ro., S.C. e S.S., nella qualità di eredi di S.A., proponevano ricorso avverso la cartella di pagamento loro notificata relativa all'imposta di successione assumendo di non aver mai avuto notifica del prodromico avviso di liquidazione, di essere eredi con beneficio d'inventario e che l'imposta di successione non era, in ogni caso, dovuta data l'insussistenza di attivo ereditario.
La commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, sul rilievo che l'ufficio avrebbe potuto procedere alla liquidazione dell'imposta di successione solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario e nei limiti della sussistenza di un residuo attivo sufficiente all'assolvimento del debito d'imposta. Osservavano, poi, i giudici d'appello che non vi era prova in atti dell'asserita notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso i contribuenti, i quali hanno svolto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 e artt. 485 e 487 c.c.. Sostiene che gli eredi erano decaduti dal beneficio d'inventario perchè la formazione dell'inventario aveva avuto luogo oltre il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario sicchè i chiamati dovevano essere considerati eredi puri e semplici.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31 e 50. Sostiene la ricorrente che erano dovute le sanzioni conseguenti all'omessa presentazione nei termini della dichiarazione di successione, essendo essa stata presentata oltre il semestre dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in relazione all'art. 490 c.c..
Sostiene la ricorrente che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sè sola il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, con la conseguenza che è legittima l'emissione della cartella nei confronti degli eredi, salvo il diritto di costoro di procedere al pagamento solo nei limiti dell'attivo ereditario.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in relazione al