Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 12001
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M G, nato a Ghedi il 24/03/1950, avverso la sentenza in data 14/01/2022 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per la parte civile la memoria dell'avv. G B, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e la liquidazione della nota spese;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. M A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2019 del Tribunale di Brescia, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli art. 56 e 544-ter cod. pen., ai danni dei cani che stavano sul terrazzo dell'abitazione della parte civile.
2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché erano state utilizzate nel processo le immagini degli impianti di videosorveglianza privata installati illegittimamente. Aggiunge che i gesti filmati erano di tipo comunicativo per cui non potevano essere utilizzati come fatto. Con il secondo deduce la violazione di legge perché la condanna
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per la parte civile la memoria dell'avv. G B, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e la liquidazione della nota spese;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. M A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 gennaio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 16 settembre 2019 del Tribunale di Brescia, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli art. 56 e 544-ter cod. pen., ai danni dei cani che stavano sul terrazzo dell'abitazione della parte civile.
2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché erano state utilizzate nel processo le immagini degli impianti di videosorveglianza privata installati illegittimamente. Aggiunge che i gesti filmati erano di tipo comunicativo per cui non potevano essere utilizzati come fatto. Con il secondo deduce la violazione di legge perché la condanna
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