Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/04/2023, n. 13870
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G BI FRANCESCO MARIA nato a ROMA il 28/06/1975 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere E G;Ritenuto che il ricorso di G F M, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità. Va preliminarmente ricordato che è orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, quello secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva ( S.U. n. 51063 del 27/09/2018, M., Rv. 274076 — 02;Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562;Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664;Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dello ius receptum e con motivazione immune da rilievi di illogicità ha confermato il diniego di riconoscimento del fatto lieve. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha negato la minima offensività in ragione del dato ponderale (già di per sé rilevante pari a n. 896 dosi di marijuana e hashish e 84 dosi di cocaina) e delle modalità dell'azione tenuto conto delle modalità di occultamento, la presenza di materiale per confezionamento, sostanza da taglio e fogli manoscritti contenenti nominativi e importi, elementi da cui ha tratto il convincimento della capacità di diffusione della droga ad una clientela numerosa incompatibile con la qualificazione del fatto lieve-. Si tratta di una motivazione che si pone in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità a partire dalle citate Sezioni Unite. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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