Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/04/2023, n. 13870
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G BI FRANCESCO MARIA nato a ROMA il 28/06/1975 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
Ritenuto che
il ricorso di G F M, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità. Va preliminarmente ricordato che è orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, quello secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
Ritenuto che
il ricorso di G F M, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità. Va preliminarmente ricordato che è orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, quello secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella
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