Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2009, n. 15044
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Il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27727/2007 proposto da:
FRATELLI VARANI S.N.C. (*00105160337*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'avvocato S O, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P A, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
COMMISSIONE PER L'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI SEQUESTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA;
- intimata -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PIACENZA depositato il 13/08/2007, relativo all'r.g. n. 363/2007 V.G;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato Orlando SIVIERI;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. F.lli Varani propose opposizione - a mezzo della speciale procedura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 - avverso il provvedimento emesso dalla Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati (istituita presso il Tribunale in base al D.M. 26 settembre 2005, per l'espletamento delle attività indicate alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 312 a 320), nella sola parte in cui disponeva in suo favore la liquidazione del compenso forfettario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto della A.G. e giacenti presso la società stessa, oggetto di contestuale alienazione, ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al custode disposta con lo stesso provvedimento. Il Tribunale di Piacenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, attesa l'inapplicabilità della procedura del menzionato art. 170 ad un atto (come quello di specie) formalmente e sostanzialmente amministrativo.
La società propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente - nel denunziare la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nonché della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E
- formula i seguenti quesiti:
- Dica la Corte se il provvedimento emesso dalla Commissione per l'Alienazione dei veicoli sequestrati, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e segg., sia opponibile mediante la procedura
prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;
- Dica la Corte se la posizione soggettiva sottostante al rapporto intercorrente tra i custodi di veicoli sequestrati ed il Ministero della Giustizia nell'ambito d'applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sia qualificabile come diritto soggettivo.
2. - Il ricorso è fondato.
Come s'è