Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2009, n. 15044

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Il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2009, n. 15044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15044
Data del deposito : 26 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27727/2007 proposto da:
FRATELLI VARANI S.N.C. (*00105160337*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'avvocato S O, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P A, per procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


e contro
COMMISSIONE PER L'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI SEQUESTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA;

- intimata -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PIACENZA depositato il 13/08/2007, relativo all'r.g. n. 363/2007 V.G;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato Orlando SIVIERI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott.

NARDI

Vincenzo, che ha concluso, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. F.lli Varani propose opposizione - a mezzo della speciale procedura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 - avverso il provvedimento emesso dalla Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati (istituita presso il Tribunale in base al D.M. 26 settembre 2005, per l'espletamento delle attività indicate alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 312 a 320), nella sola parte in cui disponeva in suo favore la liquidazione del compenso forfettario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto della A.G. e giacenti presso la società stessa, oggetto di contestuale alienazione, ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al custode disposta con lo stesso provvedimento. Il Tribunale di Piacenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, attesa l'inapplicabilità della procedura del menzionato art. 170 ad un atto (come quello di specie) formalmente e sostanzialmente amministrativo.
La società propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente - nel denunziare la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nonché della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E
- formula i seguenti quesiti:
- Dica la Corte se il provvedimento emesso dalla Commissione per l'Alienazione dei veicoli sequestrati, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e segg., sia opponibile mediante la procedura
prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;

- Dica la Corte se la posizione soggettiva sottostante al rapporto intercorrente tra i custodi di veicoli sequestrati ed il Ministero della Giustizia nell'ambito d'applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sia qualificabile come diritto soggettivo.
2. - Il ricorso è fondato.
Come s'è visto in precedenza, il giudice, pur rendendo la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società, di fatto si pronuncia sulla giurisdizione, negandola al G.O., sul presupposto che quello concretamente impugnato è un provvedimento amministrativo, rispetto al quale il privato si trova in una posizione di interesse legittimo.
L'articolo unico della legge finanziaria per l'anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), nella parte dedicata agli interventi in
materia di giustizia, stabilisce che i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'A.G., anche se non confiscati, sono alienati a determinate condizioni, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. All'alienazione procede una commissione istituita presso i tribunali. Al custode è riconosciuto un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato in ragione del tempo di custodia e delle caratteristiche del veicolo (commi dal 312 al 320).
Il decreto del Ministro della Giustizia 26 settembre 2005 - demandato dalla L. n. 311 del 2004, comma 314, per l'individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione dei veicoli, nonché delle attività ad essa funzionali e connesse - istituisce la suddetta commissione, disponendo che essa sia composta dal Presidente del tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da due funzionari in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica, nominati, rispettivamente, dal Presidente del tribunale e dal Procuratore della Repubblica.
La vicenda trattata non concerne questioni attinenti all'alienazione dei veicoli, bensì quella attinente alla liquidazione del compenso forfettario in favore del custode, la quale, nella specie, è avvenuta mediante lo stesso provvedimento che disponeva l'alienazione.
Non v'è dubbio, dunque, che, rispetto al suddetto compenso, il custode vanta un diritto soggettivo perfetto (contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato) e che la controversia instauratasi intorno ad esso vada attribuita al giudice ordinario. Non ostandovi, peraltro, la circostanza che il provvedimento di liquidazione provenga (in una peculiare fattispecie quale è quella che sarà meglio delineata in seguito) da un organo amministrativo, come la menzionata commissione.
3. - Si tratta ora di esaminare l'altra questione, ossia se l'opposizione avverso la menzionata liquidazione sia esperibile attraverso la speciale procedura prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), il quale stabilisce che, avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato a favore del suo ausiliario, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato, regolato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29. Ragioni di omogeneità sostanziale tra le due vicende e di uniformità sistematica inducono le sezioni unite a fornire risposta positiva al quesito.
Nell'un caso, come nell'altro, ci si trova al cospetto del medesimo provvedimento di liquidazione del compenso al custode per spese di giustizia (al riguardo valga il riferimento, contenuto nella L. n.311 del 2004, all'applicazione di provvedimenti di sequestro
dell'A.G.), con due differenze, per quanto riguarda l'ipotesi regolata dalla legge finanziaria dell'anno 2005: la liquidazione del compenso è inserita nel più ampio provvedimento che dispone la vendita dei veicoli sequestrati;
la liquidazione non è disposta (come nell'altra vicenda) "dal magistrato che procede" (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168), bensì dall'apposita commissione della
quale s'è detto.
Si tratta di differenze irrilevanti ai fini che ci riguardano, in quanto il legislatore del 2004 ha inteso fornire decisiva ed agevole soluzione al problema della lunga giacenza di veicoli sequestrati (confiscati o meno) presso i custodi giudiziari, facendoli non solo beneficiari del compenso per l'attività da loro prestata, bensì anche eventuali acquirenti dei beni in custodia, così da operare una sorta di compensazione tra quanto a loro spettante a titolo di corrispettivo per deposito ed altro e quanto da loro dovuto a titolo di prezzo della compravendita (in siffatti termini s'esprime il decreto ministeriale attuativo, il quale stabilisce che dal corrispettivo dell'alienazione venga detratto il corrispettivo spettante al depositario acquirente per spese di custodia, trasporto ed eventuale rottamazione).
Differenze, dunque, che non impediscono il ricorso alla speciale (e, soprattutto, agile) procedura prevista per il compenso degli avvocati, alla quale fa richiamo il citato art. 170.
Neppure osta la considerazione (erroneamente contenuta nel provvedimento impugnato) che il procedimento previsto dall'art. 170, per la liquidazione del compenso al custode, necessiti la instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti processuali sulle quali, all'esito del giudizio in cui l'ausiliario ha prestato la sua opera, potrebbe gravare la relativa spesa;

instaurazione che sarebbe impossibile, nel caso di specie, siccome neppure è dato conoscere quali soggetti siano (o siano stati) parti degli "innumerevoli" procedimenti nel cui ambito era stato disposto il provvedimento di sequestro riguardante i singoli veicoli. Innanzitutto, la circostanza, di per sè, non impedisce il ricorso al modulo procedimentale dell'art. 170, ma, soprattutto, non tiene conto il giudicante che le disposizioni contenute nei commi dal 312 al 320 della legge finanziaria riguardano quei mezzi relativamente ai quali siano ritenute cessate (con ordinanza dell'A.G. da comunicare all'avente diritto alla restituzione) le esigenze che avevano motivato l'adozione del sequestro, che siano ormai vetusti (e comunque privi di interesse storico e collezionistico), che siano custoditi da oltre due anni dalla data del 1 luglio 2002, e rispetto ai quali, infine, siano trascorsi 60 gg. dalla comunicazione all'avente diritto dell'ordinanza di restituzione, senza che questi abbia provveduto al ritiro.
Si tratta, insomma, di veicoli che, cessate le esigenze di giustizia, dovrebbero essere restituiti ai proprietari, i quali, tuttavia, si dimostrano disinteressati al loro ritiro. Casi, dunque, rispetto ai quali non si pongono neppure problemi di integrazione del contraddittorio.
In conclusione deve essere enunciato il principio di diritto secondo cui:
il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi della L. n. 311 del 2004, art.1, commi dal 312 al 320) il compenso in favore del depositario-
acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile innanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Accolto il ricorso e dichiarata, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Piacenza, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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