Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25608

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25608
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO L'AQUILA nei confronti di: CORTE DI APPELLO DI BARIcon l'ordinanza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A C, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corre di appello di L'Aquila

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21 giugno la Corte di appello di L'Aquila - che procede al giudizio nei confronti di L V, imputato di una pluralità di fatti di furto aggravato - rilevata la contemporanea pendenza, presso la Corte di appello di Bari, di un processo, che vede V imputato dei medesimi fatti, pur se diversamente qualificati come ricettazioni, rilevato un caso di conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 1 let. b), cod. proc. pen., ha rimesso, a norma dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., a questa Corte copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto. Non constano osservazioni formulate dalla Corte di appello di Bari, a cui la Corte di appello di L'Aquila ha disposto effettuarsi la comunicazione di cui all'art.31 cod. proc. pen.

2. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, con conclusioni scritte depositate in data 25 novembre 2022, ha chiesto affermarsi la competenza della Corte di appello di L'Aquila.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché si verte in un caso in cui più giudici ordinari sono chiamati a prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona. Il conflitto positivo di competenza presuppone, invero, l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse;
ciò che dà luogo a una situazione di stasi che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. Ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza del conflitto denunciato va, in primo luogo, esaminata la descrizione delle imputazioni elevate a carico di L V nei due procedimenti pendenti davanti a giudici diversi onde valutare se ci si trovi o meno davanti a un fatto "identico", che, com'è noto, sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799). Ebbene, dal raffronto delle imputazioni si evince con chiarezza, nonostante la diversa qualificazione giuridica attribuita ai fatti (ritenuti invero come furti aggravati, nel procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila e, invece, come ricettazioni, in quello pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari), l'identità della condotta illecita avuto riguardo all'oggetto delle imputazioni ed al /ocus commissi delicti.
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