Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2019, n. 16005
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C L nato a Teramo il 08/07/1986 avverso la sentenza del 18/04/2018 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. udito il difensore, avv. F R, sostituto processuale dell'avv. S C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L C ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale della pena per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., in quanto in luogo pubblico e alla presenza di più persone offendeva l'onore e il decoro dei pubblici ufficiali C D e S P, in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Teramo, in Teramo il 10 settembre 2011. le 2. Il ricorrente premette che le notifiche per la citazione relative al giudizio d'appello, all'esito della decisione di primo grado in data 14 novembre 2013, erano state effettuate a mezzo "PEC" presso lo studio dell'avvocato di fiducia ove era stato anche eletto domicilio. Tali comunicazioni, però, per come apprezzato dalla diretta visione degli atti a cui il ricorrente aveva avuto accesso solo il 4 giugno 2018, pur trasmesse il 23 marzo 2018, non erano mai pervenute al destinatario (per "mancata consegna"), tenuto conto che in data 8 marzo 2015 era deceduto l'avv. C C r. Tanto premesso L C formula istanza di rimessione del termine oltre che conseguente annullamento della sentenza d'appello, mai notificata a mezzo di estratto contumaciale, rilevando quanto appresso specificato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la tempestività ed ammissibilità del ricorso proposto in assenza di notifica dell'estratto contumaciale relativamente alla sentenza della Corte d'appello del 18 aprile 2018. In proposito rileva che la decisione di primo grado è intervenuta in data 14 novembre 2013 con la dichiarazione di contumacia dell'imputato nei cui confronti non era stato emesso decreto di irreperibilità. L'art. 15-bis della I. 28 aprile 2014, n. 67, come inserito dalla I. 11 agosto 2014, n. 118, prevede che le modifiche all'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., nella parte in cui hanno eliminato la necessaria notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, non è applicabile ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia già intervenuta la decisione di primo grado, l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Situazione corrispondente a quella del ricorrente. Si osserva, altresì, che la dichiarazione di contumacia dell'imputato non viene meno sol perché la Corte di merito abbia ritenuto sussistere, erroneamente, l'assenza dell'imputato nel corso del giudizio di secondo grado del quale il ricorrente non aveva avuto notizia.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi