Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2020, n. 1867
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In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti; conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.
Sul provvedimento
Testo completo
E N° 1 86 7-20 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rapporto di GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente lavoro giornalistico - Collaboratore fisso iscritto nell'elenco - Presidente di Sezione - VINCENZO DI CERBO pubblicisti - Validità del contratto Ud. 05/11/2019 - - Presidente di Sezione - PU GIACOMO TRAVAGLINO R.G.N. 7328/2015 - Rel. Consigliere - A DZO Crou 1867 Rep. - Consigliere - M A См. A GTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - G MO - Consigliere - - Consigliere -E V ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7328-2015 proposto da: 533 19 OLIVA LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato B D V, rappresentata e difesa dagli avvocati M F e MAURIZIO BORALI;
- ricorrente -
contro
IL SOLE 24 ORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12, presso lo studio dell'avvocato P B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIELLA BALBIS;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 929/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/12/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere A DZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
uditi gli avvocati Bruno del Vecchio per delega orale e Pierluigi Bianchi.
Fatti di causa
1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 18/10/2010, dichiarò l'esistenza tra Loredana Oliva e Il Sole 24 ore s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal gennaio 1996, riconoscendo alla Oliva la qualifica di collaboratrice fissa e ordinando alla società di regolarizzare il rapporto con l'attribuzione alla suddetta di una retribuzione mensile di € 2500,00. Ric. 2015 n. 07328 sez. SU - ud. 05-11-2019 -2- 2.- Con sentenza pubblicata il 17/12/2014, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Il Sole 24 ore s.p.a. ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1/11/1997 al 30/3/2008, ai sensi dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Giornalisti (d'ora in poi C.N.L.G.);
rigettò ogni altra domanda proposta dalla Oliva e compensò le spese di entrambi gradi del giudizio.
2.1. A fondamento della sua decisione la Corte territoriale a) confermò la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra le parti e la qualifica di collaboratrice fissa della Oliva;
b) dichiarò che, in conseguenza dell'iscrizione della Oliva nell'elenco dei pubblicisti e non dei giornalisti professionisti, come previsto dalla L. 3/2/1963, n. 69, art. 45, il rapporto di lavoro era affetto da nullità, non sanabile attraverso lo svolgimento di fatto dell'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista;
c) sostenne che una diversa interpretazione non poteva trovar fondamento nell'art. 36 del C.N.L.G., il quale doveva essere interpretato nel senso della sola applicazione del trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti ex art. 1 del C.N.L.G. in linea con gli approdi giurisprudenziali sull'applicabilità dell'art. 2126 cod.civ.;
d) riconobbe alla Oliva, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il trattamento economico e previdenziale per il tempo in cui il rapporto nullo aveva avuto esecuzione, ma non il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne lo svolgimento;
e) infine, escluse che l'iscrizione nell'elenco dei professionisti intervenuta nel gennaio 2010, allorché il rapporto di lavoro era già cessato, avesse sanato la nullità.
3. Contro la sentenza, la Oliva ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Il Sole 24 Ore s.p.a. Ric. 2015 n. 07328 sez. SU - ud. 05-11-2019 -3- 4. Fissata l'adunanza camerale, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod.proc.civ., la Corte - sezione lavoro ha ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza, all'esito della quale il Collegio ha emesso l'ordinanza interlocutoria n. 14262, depositata in data 24/5/2019, con cui ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
4.1. L'ordinanza interlocutoria, dopo aver riportato le norme fondamentali di riferimento (art. 1 L. n. 3/2/1963, n. 69, sia nel testo anteriore sia nel testo successivo alle modifiche apportate dalla L. 26/10/2016, n. 198, art. 5) e richiamato le norme del C.N.L.G. 10/1/1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16/1/1961, n. 153, nonché dei contratti collettivi successivi, ha esaminato i precedenti di questa Corte (a partire da Cass. 29/12/2006, n. 27608, fino a Cass. 28/10/2016, n. 21884 e a Cass. 21/4/2017, n. 10158), in cui si è affermato che, a norma dell'art. 45 della L. n. 69/1963, nel testo originale, per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto in quell'elenco è nullo per violazione di norme imperative.
4.2. Ha rilevato che i precedenti citati riguardavano l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore e che solo la recente sentenza n. 3177/2019 si era occupata del collaboratore fisso;
rispetto a quest'ultima decisione, ha prospettato una diversa soluzione, anche alla luce della modifica normativa introdotta dalla L.26/10/2016, n. 198. 4.3. In primo luogo, ha dissentito dalla linea di fondo seguita dalla citata sentenza, secondo cui il discrimine tra l'attività di giornalista professionista e quella di collaboratore fisso è meramente quantitativo, ossia legato alla esclusività o meno della prestazione: in tal modo, secondo l'ordinanza interlocutoria, si trascura di Ric. 2015 n. 07328 sez. SU - ud. 05-11-2019 -4- considerare una diversità qualitativa, legata al diverso percorso professionale che caratterizza le due prestazioni e che richiede, per il primo, oltre ad un periodo di praticantato, con l'iscrizione in un particolare registro (registro dei praticanti), il superamento di una prova di idoneità professionale (art. 32), mentre, per il secondo, solo la dimostrazione, attraverso la indicazione di giornali e periodici contenenti scritti a sua firma e certificati dai direttori delle pubblicazioni, dello svolgimento di attività di pubblicista regolarmente retribuita da almeno due anni (art. 35).
4.4. In secondo luogo, e conseguentemente, ha dubitato che lo svolgimento in modo esclusivo dell'attività di collaboratore fisso costituisca criterio univoco per attrarre l'esercizio della predetta attività nella professione del giornalista professionista e, pertanto, per richiedere, ai fini della validità del rapporto di lavoro, la sua iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.
5. Il Primo Presidente, in ragione della particolare importanza della questione di massima, ha assegnato la controversia a queste Sezioni unite. In prossimità dell'udienza, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso, la Oliva denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 45 della L. 3/2/1963, n. 69, e dell'art. 2 del C.N.L.G., in relazione al D.P.R. 16/1/1961, n. 153. 1.1.- Osserva che l'art. 38 della L. 5/8/1981, n. 416, come modificato dall'art. 76, comma 1, L. 23/12/2000, n. 388, prevede espressamente la possibilità che un giornalista pubblicista svolga attività giornalistica in regime di subordinazione, con il conseguente diritto all'iscrizione all'Istituto previdenziale dei giornalisti;
tali disposizioni normative contrastavano con la tesi della nullità dell'attività giornalistica svolta da un giornalista pubblicista. Ric. 2015 n. 07328 sez. SU - ud. 05-11-2019 -5- 1.2. Richiama l'art. 5 del C.N.L.G., il quale elenca espressamente le attività e i ruoli per i quali è imprescindibile la qualifica di giornalista professionista, e quindi l'iscrizione nel relativo albo, argomentando, a contrario, che per quelli non menzionati, come il collaboratore fisso, è sufficiente l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.
1.3. Definisce i caratteri tipici dell'attività del collaboratore fisso, desunti dal citato art.2 del C.N.L.G. del 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. n. 153/1961, i quali sono dati dallo svolgimento di opera giornalistica non quotidiana, ma connotata comunque dalla continuità della prestazione, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio, rimarcando come la previsione contrattuale sia del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'art. 1 della L. n. 69/1963, secondo cui «sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi» e cogliendo la differenza rispetto al giornalista professionista nella esclusività della prestazione».
1.4. Sottolinea come lo stesso art. 45 della L. 69/1963, nel precludere l'esercizio della professione giornalistica a chi non è iscritto all'albo professionale», non distingue i due elenchi da cui lo stesso è composto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1423, 1424 e 2126 cod.civ.;
degli artt. 1 e 33 della L. 69/1963, dell'art. 46, comma 2, del D.P.R. 4/2/1965;
degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ.
2.1. La ricorrente rileva l'errore in cui è incorso il giudice d'appello nel fissare al «31/3/2008» (così nel dispositivo della sentenza, mentre nella parte motiva si indica il 31/10/2008, quale data di scadenza dell'ultimo contratto di cessione di diritti di autore) la data di cessazione del rapporto, osservando, in contrario, che al momento del deposito del ricorso (17/4/2008) esso era ancora in corso e Ric. 2015 n. 07328