Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2022, n. 34035

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2022, n. 34035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34035
Data del deposito : 15 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: TRIBUNALE DI MANTOVAcon l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA c4E 4.,'colìet IRA LA cc>1.(eTen.2 DEt_. iRL. rtm-r-okfé+

RITNEUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 27 aprile 2018 il Tribunale di Mantova, declinava la competenza per territorio nel procedimento nei confronti di C S e dichiarava quella del Tribunale di Milano, affermando che il profitto del delitto di truffa si era concretizzato in Milano. Si procedeva per i delitti di cui agli artt. 488 e 491 cod. pen. per aver apposto una falsa firma di traenza sull'assegno relativo al conto corrente, intestato a T M, assegno, poi, consegnato a K S, presso il mercatino filatelico di Suzzara (Mn) per l'acquisto di due monete d'oro, assegno, poi, protestato per firma illeggibile. Ancora, si contestava la condotta di ricettazione per aver ricevuto il titolo di credito provento di delitto e, in particolare, di furto in danno di T.

2. Il Tribunale di Milano, a sua volta, declinava la competenza per territorio e sollevava conflitto. Tutti i reati erano stati commessi in Suzzara, in uno alla truffa avvenuta nel luogo ove l'imputato aveva conseguito le monete in pagamento dell'assegno con firma di traenza falsa. In ogni caso, anche là dove non si fosse condiviso detto ragionamento, nella specie ricorreva un'ipotesi di connessione, sub specie di reato continuato, con la conseguenza che la competenza si sarebbe radicata nel luogo in cui si era consumato il delitto più grave che era, appunto, Suzzara. La competenza sarebbe stata, dunque del Tribunale di Mantova.

3. Il Tribunale di Mantova ha declinato la competenza a decidere sui reati contestati a Stefano Chiccoli, in favore del Tribunale di Milano, osservando che il luogo di consumazione del delitto di truffa si dovesse individuare dove era stato conseguito il profitto e, quindi, a Milano, località in cui l'assegno era stato versato dalla persona offesa. Di contro, il Tribunale di Milano ha osservato che la consumazione del delitto di truffa deve essere individuata nel luogo e al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa e, quindi, nel caso in esame, a Suzzara (Mantova), località in cui l'imputato aveva ricevuto due monete pagandole con assegno bancario successivamente risultato non negoziabile. Inoltre, stante la connessione tra i delitti di falso e truffa, rispetto a quello di ricettazione dell'assegno provento di furto, ad avviso del Tribunale di Milano, la competenza apparterrebbe al giudice competente per il reato più grave che nel caso è segnata dalla commissione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., consumato a Suzzara. Ritiene il Tribunale che la competenza vada individuata in capo al Tribunale di Mantova. Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, Rv. 212079,Ia truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimoni! del soggetto passivo (Sez. 2, n. 37855 dei 22/9/2010, Rv. 248906). Come chiarito da Sez. 2, n. 37855 del 22/09/2010, Rv. 248906, inoltre, «In tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile per il venditore, parte lesa, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno anzidetto;
in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno (conf. Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Rv. 276420). Questa Corte ha, quindi, puntualizzato che «la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivip due requisiti: il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e A danno da parte del soggetto leso. Solo quando entrambi questi elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Pertanto, ai fini della soluzione delle questioni riguardanti la competenza territoriale, occorre accertare il luogo dove si è realizzato l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Nella fattispecie in esame il venditore è stato truffato dall'acquirente con un assegno non negoziabilOXSez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Rv. 276420). Applicando al caso di specie il principio di diritto di cui si è detto, va osservato che entrambi gli elementi costitutivi del reato di truffa si sono consumati nel circondario di Mantova in quanto:a) le due monete furono consegnate a Suzzara e, quindi, ivi si verificò il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e la simmetrica deminutio patrimonii;
b) l'assegno in pagamento fu consegnato al venditore a Suzzara e, quindi, ancora una volta, ivi, si verificò il danno da parte del soggetto leso. La circostanza che costui accertò che l'assegno non poteva essere negoziato, in un momento e in un luogo diverso (Milano) da quello in cui gli era stato consegnato, non sposta i termini della questione, atteso che, in quel momento la parte lesa venne solo a conoscenza della truffa che, però, con tutta evidenza - stante l'istantaneità del reato - aveva già oggettivamente subito fin dalla consegna dell'assegno e, quindi, a Suzzara, nel circondario di Mantova. Alla luce di quanto premesso il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Mantova, cui vanno trasmessi gli atti.
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