Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16262
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: KONOVALOV MANUELA nato a UDINE il 14/08/1970 PETROV GINA nato a FRASCATI il 23/07/1993 NIKOLIC SILVANA nato il 29/06/1977 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 maggio 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a K M, P G e N S per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 5, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B), aggravati anche dalla recidiva, siccome contestata a carico di ciascuna delle imputate (fatti commessi in data 6 agosto 2019, in danno di T G).
2. K M, P G e N S propongono ricorso per cassazione con distinti atti di impugnativa.
2.1. Con ricorso depositato in data 23 giugno 2022, tramite il loro comune difensore, K M e N S denunciano, con un solo motivo, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deducono che il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, costituente la sola prova sulla quale si fondava la dichiarazione di loro responsabilità, non offriva quel grado di certezza ed affidabilità richiesto dalla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto che colei, cui le effigi fotografiche erano state somministrate, non aveva indicato elementi specifici di identificazione delle autrici del reato e si era mostrata estremamente confusa nel ricostruire la dinamica del fatto anche a cagione dell'età avanzata.
2.2. Con ulteriore ricorso, depositato telematicamente dal difensore in data 27 giugno 2022, la sola K M denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di cui al capo B) si fondava su una mera ipotesi investigativa, sguarnita di qualsivoglia riscontro oggettivo.
2.3. Con ricorso depositato telematicamente dal difensore in data 25 giugno 2022, P G denuncia, con tre motivi: I. la nullità della sentenza di primo grado — eccepita con il gravame e non valutata dalla Corte di appello -, perché, riunito al presente il procedimento a carico di Franco M, nel quale si era proceduto all'escussione del teste F, il Tribunale non ne aveva rinnovato l'esame, pur avendone utilizzato la testimonianza;
II. il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, non esistendo prove certe in ordine al suo coinvollgimento nella realizzazione dei reati, posto che: 1) la parte offesa non era stata in grado di specificare quale delle imputate fosse entrata nella sua abitazione;
2) erano state sottovalutate le dichiarazioni scagionanti rese dalla teste Mari;
3) non una prova indiziaria ma una mera congettura sosteneva la sua condanna anche per il reato di cui al capo B), atteso che ella aveva svolto il ruolo di palo e non era stato possibile risalire all'identità della persona che aveva effettuato il prelievo;
III. vizio di motivazione in punto di recidiva, la Corte territoriale,
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K T che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 maggio 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a K M, P G e N S per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 5, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B), aggravati anche dalla recidiva, siccome contestata a carico di ciascuna delle imputate (fatti commessi in data 6 agosto 2019, in danno di T G).
2. K M, P G e N S propongono ricorso per cassazione con distinti atti di impugnativa.
2.1. Con ricorso depositato in data 23 giugno 2022, tramite il loro comune difensore, K M e N S denunciano, con un solo motivo, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deducono che il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, costituente la sola prova sulla quale si fondava la dichiarazione di loro responsabilità, non offriva quel grado di certezza ed affidabilità richiesto dalla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto che colei, cui le effigi fotografiche erano state somministrate, non aveva indicato elementi specifici di identificazione delle autrici del reato e si era mostrata estremamente confusa nel ricostruire la dinamica del fatto anche a cagione dell'età avanzata.
2.2. Con ulteriore ricorso, depositato telematicamente dal difensore in data 27 giugno 2022, la sola K M denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Deduce che la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di cui al capo B) si fondava su una mera ipotesi investigativa, sguarnita di qualsivoglia riscontro oggettivo.
2.3. Con ricorso depositato telematicamente dal difensore in data 25 giugno 2022, P G denuncia, con tre motivi: I. la nullità della sentenza di primo grado — eccepita con il gravame e non valutata dalla Corte di appello -, perché, riunito al presente il procedimento a carico di Franco M, nel quale si era proceduto all'escussione del teste F, il Tribunale non ne aveva rinnovato l'esame, pur avendone utilizzato la testimonianza;
II. il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, non esistendo prove certe in ordine al suo coinvollgimento nella realizzazione dei reati, posto che: 1) la parte offesa non era stata in grado di specificare quale delle imputate fosse entrata nella sua abitazione;
2) erano state sottovalutate le dichiarazioni scagionanti rese dalla teste Mari;
3) non una prova indiziaria ma una mera congettura sosteneva la sua condanna anche per il reato di cui al capo B), atteso che ella aveva svolto il ruolo di palo e non era stato possibile risalire all'identità della persona che aveva effettuato il prelievo;
III. vizio di motivazione in punto di recidiva, la Corte territoriale,
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