Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2010, n. 26128
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum" (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Sul provvedimento
Testo completo
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente di sezione -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12184/2005 proposto da:
ASSESSORATO SANITÀ DELLA REGIONE SICILIANA (*012000826*), in persona dell'Assessore pro tempore, GESTIONE;
STRALCIO AUSL *6* (ex USL *58* PALERMO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A. (già CREDITO ITALIANO S.P.A.) (*03656170960*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9- 10, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANISCALCO BASILE GIOVANNI, MANISCALCO BASILE LUIGI, per procura speciale del notaio Dott. Zeno Cicogna, rep. 553416 del 31/05/05, in atti;
GE.FI. MEDICAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (*03659400828*), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocate AMATO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAPOLI ALFONSO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 207/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato Sergio FIORENTINO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ge.Fi. Medical srl otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti della Usl *58*, per il pagamento della somma di L. 949.059.644 ed accessori, a titolo di corrispettivo per forniture di materiale medico specialistico negli anni 1990-1991. Proponeva opposizione la Usl *58* sostenendo la mancata prova delle consegne e l'inesistenza di "una formale aggiudicazione" o di un "formale provvedimento di richiesta di acquisto".
La società tornitrice contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando - oltre all'esistenza di documentazione comprovante l'avvenuta consegna e (all'esistenza) di una deliberazione del comitato di gestione 8.6.1991 n. 2451 per una parte delle forniture - che si trattava di forniture di urgente necessità richieste, di volta in volta, dal primario ospedaliero della divisione, e per materiali commercializzati in esclusiva dalla Ge.Fi Medical srl. In subordine, poi, proponeva domanda di condanna, per lo stesso importo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla domanda di risarcimento del danno, per gli interessi passivi del 18% annuo corrisposto agli istituti, di credito;
in ulteriore subordine, riduceva l'importo dovuto a L. 61.730.000 come indicato nella delibera sopra richiamata. Interveniva il Credito Italiano quale cessionario del credito. Con sentenza del 31.10.2002, corretta con decreto del 25.1.2003, il tribunale di Palermo - ritenuta l'inapplicabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. nella L. n. 44 del 1989, alle aziende
Usl - rigettava l'opposizione, riducendo), peraltro, l'importo dovuto in relazione ai pagamenti nel frattempo intervenuti;
rideterminando, inoltre, interessi e rivalutazione.
Quanto, poi, alla somma di L. 275.273.180, la condanna era pronunciata in favore del cessionario, mentre la domanda di cui all'art. 2041 c.c., era dichiarata assorbita. Sugli appelli proposti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e dalla Gestione stralcio dell'Azienda Usl *6* (ex Usl *58* di Palermo), la Corte d'appello, con sentenza del 28.2.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli appellanti al pagamento di Euro 454.390,00 a titolo di ingiustificato arricchimento. Rilevava, a tal fine, la necessità della forma scritta ad substantiam in relazione a tutti i contratti conclusi dalla P.A. anche a titolo privatistico (iure privatorum), la insussistenza di un titolo negoziale, l'inapplicabilità della normativa richiamata perché estranea alla fattispecie, e l'ammissibilità e fondatezza della domanda di arricchimento senza causa, per essere il processo retto dal rito anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il 30.4.1995.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e la Gestione stralcio dell'Azienda Usl *6*.
Resistono con controricorso la Ge.Fi, Medical srl in liquidazione ed ED AN PA (già Credito Italiano s.p.a.).
Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 2.12.2009, la terza sezione civile della Corte, tenuto conto che analoga questione era stata oggetto dell'
Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto posta dall' ordinanza di rimessione. Con l'
posizione sostanziale di attore, e non di convenuto, nel giudizio conseguente all'opposizione.
A tal fine, l'ordinanza rileva la coesistenza di due diversi orientamenti.
Il primo, secondo il quale la relativa domanda avrebbe sempre diversi petitum e causa petendi, introducendo nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica.
Secondo tale orientamento, in particolare, la domanda ex art. 2041 c.c., è diversa da quella di adempimento contrattuale, perché
fondata su fatti costitutivi distinti ed idonei ad individuare diritti eterodeterminati, con evidente mutatio libelli ed inammissibilità della domanda nuova, ai sensi degli artt. 184 e 345 c.p.c.;
con il conseguente rilievo officioso della inammissibilità,
anche in sede di legittimità (Cass. 27.1.2010 n, 17078;
3.3.2009 n. 507
2.8.2007 n. 17007
2.12.2004 n. 22667
2.7.2003 n. 10409
L'azione di ingiustificato arricchimento, che ha natura sussidiaria, peculiare petitum e specifica causa petendi, non può ritenersi contenuta implicitamente in una domanda fondata su di un diverso titolo.
Costituendo, quindi, la domanda di arricchimento senza causa domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, essa è ritenuta inammissibile, se proposta, dall'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Fermo, pertanto, il principio dell'inammissibilità, si fa soltanto salva, secondo i principii generali, la reconventio reconventionis, perché, in questo caso, l'opposto viene a trovarsi nella posizione processuale del convenuto.
Il secondo indirizzo, invece, non considera mutatio, ma semplice emendatici libelli, come tale estranea al divieto di cui all'art. 183 c.p.c., la domanda di ingiustificato arricchimento proposta
dall'opposto, senza immutazione od alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio. Il che si verifica quando le risultanze processuali acquisite agli atti evidenzino la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto, che condizionano l'accoglimento della domanda di cui all'art. 2041 c.c.: vale a dire l'impoverimento dell'attore, l'arricchimento della controparte o - quando questa sia rappresentata dalla P.A. - l'utilitas della prestazione stessa in vista dei fini istituzionali dell'ente, e la sua concreta utilizzazione per tali fini.
Questo filone è connotato da due essenziali varianti argomentative. La prima, che valorizza la natura del procedimento in cui la domanda è inserita, ovvero quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il quale sarebbe proprio finalizzato ad esaminare la fondatezza della domanda dei creditore;
in base, quindi, a tutti gli elementi offerti dallo stesso, e contrastati dall'ingiunto (