Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2022, n. 33630
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4473/2020R.G., proposto da S T , M T , C T;
elettivamente domiciliati in Roma, Via d elle Medaglie d’oro n. 202 , presso lo S tudio dell’ A vvocato S S che li rappresenta e difende, unitamente a gli A vvocat i C B ù e G Z, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrenti - nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a.;
-intimata - nonchédi D s.r.l.;
-intimata- C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. e di Siena NPL 2018 s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, J s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103 , presso lo studio dell’Avvocato G G , che l a rappresenta e difende , unitamente all’Avvocato M F, in virtù di procura in calce al controricorso, -controricorrente- sul ricorso successivo, proposto da D s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Savorelli n.11, presso lo studio dell’Avvocato A C , che la rappresenta e difende , unitamente agli Avvocati S P ed E P , in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente - nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
-intimata - nonchédi S T , M T , C T;
-intimati - e di Siena NPL 2018 s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, J s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103 , presso lo studio dell’Avvocato G G, che l a rappresenta e difende , C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. unitamenteall’Avvocato M F , in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2402/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 5 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 5 novembre 2019, n. 2402, il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta da lla società D s.r.l. avverso l’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla Banca Monte dei Paschi di S iena s.p.a., aveva accertato la sussistenza del la sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 97.000,00 , quale corrispettivo della vendita di un terreno agricolo) nei confronti di S, M e Camilla T, a loro volta debitori verso la banca. IlTribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, il pignoramento mobiliare presso terzi non era inefficace, ai sensi dell’art.1997 c.c., in quanto il credito vantato daS, M e Camilla T verso la D s.r.l. si fondava sul contratto di compravendita stipulato inter partes con rogito n otarile del 29 gennaio 2014 e non era “incorporato” nei titoli cambiari asseritamente rilasciati , contestualmente all a stipula, per il pagamento del relativo prezzo;
II- del resto, di tale asserita circostanza di fatto ( vale a dire dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione delrogito in funzione di pagamento) non era emersa alcuna evidenza, giacché nel contratto , dopo essersi dato atto del pagamento C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. immediatodell’importo di 3.000,00 Euro tramite assegni bancari , era stata formulata la pattuizione che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondereil residuo prezzo di 97.000,00 Euro entro il 28 gennaio 2016, accompagnata dalla generica clausola secondo cui « per il pagamento vengono rilasciati titoli cambiari», la quale, però, non identificava con precisione né i titoli eventualmente rilasciati (nonché la loro quantità e l’importo relativo) , né la data della loro emissione (contestuale o meno al la stipulazione della compravendita ) e della loro scadenza, né, infine , la funzione degli stessi (di pagamento o di garanzia): di cons eguenza , per un verso, non poteva rite ne rsi accertato che i titoli prodotti (in copia) nel corso del giudizio dall’opponente fossero stati rilasciati al momento del la compravendita del terreno o fossero comunque ad essa riferibili , anche in ragione della loro data di scadenza (30 novembre 2015), che era diversa e anteriore rispetto a quella prevista per il pagamento (28 gennaio 2016), non potendo valorizzarsi, ai fini dell’individuazione del momentodi compilazione, di sottoscrizione e d i emissione dei titoli, la soladata delle m arche da bollo apposte sul loro retro , non costituente prova di data certa ai fini dell’opponibilità a terzi del documento cui erano state apposte;
per altro verso, ove pure fosse ritenuta la pertinenza delle cambiali alla compravenditadel terreno agricolo , non sussisteva comunque la prova dell’intervenuto pagamento alla data di scadenza delle stesse (30 novembre 2015) , condizione essenziale perché potesse ritenersi estinta l’obbligazione del debitor debitoris, attesa la natura di strumento di credito della cambiale , la quale escluderebbe che la semplice sua emissione e trasmissione costituisca, di per sé, adempimento;
III-inoltre, ove pure si fosse convenuto – in conformità a quanto asserito da parte opponente – che al momento della scadenza delle cambiali (30 novembre 2015), esse fossero state presentate in banca dal possessoreper l’incasso, l’avvenuto pagamento non sarebbe stato C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. comunque opponibile alla creditrice procedente, in quanto posteriore alla data di notifica del pignoramento presso terzi , avvenu ta i l giorno 8 aprile 2015. Avverso la sentenza del T ribunale scaligero ha nno proposto ricorso per cassazione sia i signori Se bastiano, M e Camilla T sia la D s.r.l. Tanto il primo ricorso quanto quello successivo sono fondati su quattro motivi del medesimo tenore. Ad entrambi i ricorsi ha risposto , con dupl ice controricorso, la Siena NPL 2018 s.r.l., quale cessi onaria pro soluto di un insieme di crediti pecuniari (tra cui quello azionato nella procedura esecutiva presso terzi introdottacontro la D s.r . l.) vantati dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e, per essa, l a J ul iet s.p.a., in qualità di procuratore speciale. La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … ai sensi art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolaredell’art.1997 c.c. – nullità del pignoramento » . I ricorrenti deducono che, ai sensi dell’art.1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non può avere effetto se non si attua direttamente sul titolo, e pertanto resta inefficace se attuato nelleforme del pignoramento presso terzi. Sostengonoche, nel caso di specie , il diritto di credito sorto dal contratto di compravendita, ed avente ad oggetto il pagamento del relativo pre zzo , sarebbe stato “ in c orporato ” nei titoli di credito in seguito all’emissione delle cambiali, sicché esso era suscettibile di C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. essere assoggettato ad esecuzione forzata soltanto con l’ attuazione dell’esecuzione medesima direttamente sul titolo, con conseguente necessità di eseguire il p ignoramento pre s so il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo) e con conseguente nullità radicale del pignoramento eseguito , invece, nella forma dell’espropriazione presso terzi.
1.1.Il motivo è infondato. Il pignoramento eseguito dalla banca creditrice non aveva a d oggetto titoli di credito ma il credito che i debitori esecutati vantavano verso la D s.r.l., il quale trovava la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno stipulato per atto pubblico : l a creditrice procedente aveva infatti agito
elettivamente domiciliati in Roma, Via d elle Medaglie d’oro n. 202 , presso lo S tudio dell’ A vvocato S S che li rappresenta e difende, unitamente a gli A vvocat i C B ù e G Z, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrenti - nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a.;
-intimata - nonchédi D s.r.l.;
-intimata- C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. e di Siena NPL 2018 s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, J s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103 , presso lo studio dell’Avvocato G G , che l a rappresenta e difende , unitamente all’Avvocato M F, in virtù di procura in calce al controricorso, -controricorrente- sul ricorso successivo, proposto da D s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Savorelli n.11, presso lo studio dell’Avvocato A C , che la rappresenta e difende , unitamente agli Avvocati S P ed E P , in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente - nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
-intimata - nonchédi S T , M T , C T;
-intimati - e di Siena NPL 2018 s.r.l. , in persona del l egale r appresentante pro tempore, e, per essa , quale procuratore speciale, J s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103 , presso lo studio dell’Avvocato G G, che l a rappresenta e difende , C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. unitamenteall’Avvocato M F , in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2402/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 5 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 5 novembre 2019, n. 2402, il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art.617 c.p.c. proposta da lla società D s.r.l. avverso l’ordinanza che, nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dalla Banca Monte dei Paschi di S iena s.p.a., aveva accertato la sussistenza del la sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 97.000,00 , quale corrispettivo della vendita di un terreno agricolo) nei confronti di S, M e Camilla T, a loro volta debitori verso la banca. IlTribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, il pignoramento mobiliare presso terzi non era inefficace, ai sensi dell’art.1997 c.c., in quanto il credito vantato daS, M e Camilla T verso la D s.r.l. si fondava sul contratto di compravendita stipulato inter partes con rogito n otarile del 29 gennaio 2014 e non era “incorporato” nei titoli cambiari asseritamente rilasciati , contestualmente all a stipula, per il pagamento del relativo prezzo;
II- del resto, di tale asserita circostanza di fatto ( vale a dire dell’effettivo rilascio dei titoli cambiari al momento della stipulazione delrogito in funzione di pagamento) non era emersa alcuna evidenza, giacché nel contratto , dopo essersi dato atto del pagamento C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. immediatodell’importo di 3.000,00 Euro tramite assegni bancari , era stata formulata la pattuizione che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondereil residuo prezzo di 97.000,00 Euro entro il 28 gennaio 2016, accompagnata dalla generica clausola secondo cui « per il pagamento vengono rilasciati titoli cambiari», la quale, però, non identificava con precisione né i titoli eventualmente rilasciati (nonché la loro quantità e l’importo relativo) , né la data della loro emissione (contestuale o meno al la stipulazione della compravendita ) e della loro scadenza, né, infine , la funzione degli stessi (di pagamento o di garanzia): di cons eguenza , per un verso, non poteva rite ne rsi accertato che i titoli prodotti (in copia) nel corso del giudizio dall’opponente fossero stati rilasciati al momento del la compravendita del terreno o fossero comunque ad essa riferibili , anche in ragione della loro data di scadenza (30 novembre 2015), che era diversa e anteriore rispetto a quella prevista per il pagamento (28 gennaio 2016), non potendo valorizzarsi, ai fini dell’individuazione del momentodi compilazione, di sottoscrizione e d i emissione dei titoli, la soladata delle m arche da bollo apposte sul loro retro , non costituente prova di data certa ai fini dell’opponibilità a terzi del documento cui erano state apposte;
per altro verso, ove pure fosse ritenuta la pertinenza delle cambiali alla compravenditadel terreno agricolo , non sussisteva comunque la prova dell’intervenuto pagamento alla data di scadenza delle stesse (30 novembre 2015) , condizione essenziale perché potesse ritenersi estinta l’obbligazione del debitor debitoris, attesa la natura di strumento di credito della cambiale , la quale escluderebbe che la semplice sua emissione e trasmissione costituisca, di per sé, adempimento;
III-inoltre, ove pure si fosse convenuto – in conformità a quanto asserito da parte opponente – che al momento della scadenza delle cambiali (30 novembre 2015), esse fossero state presentate in banca dal possessoreper l’incasso, l’avvenuto pagamento non sarebbe stato C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. comunque opponibile alla creditrice procedente, in quanto posteriore alla data di notifica del pignoramento presso terzi , avvenu ta i l giorno 8 aprile 2015. Avverso la sentenza del T ribunale scaligero ha nno proposto ricorso per cassazione sia i signori Se bastiano, M e Camilla T sia la D s.r.l. Tanto il primo ricorso quanto quello successivo sono fondati su quattro motivi del medesimo tenore. Ad entrambi i ricorsi ha risposto , con dupl ice controricorso, la Siena NPL 2018 s.r.l., quale cessi onaria pro soluto di un insieme di crediti pecuniari (tra cui quello azionato nella procedura esecutiva presso terzi introdottacontro la D s.r . l.) vantati dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e, per essa, l a J ul iet s.p.a., in qualità di procuratore speciale. La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata «nullità della sentenza impugnata … ai sensi art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolaredell’art.1997 c.c. – nullità del pignoramento » . I ricorrenti deducono che, ai sensi dell’art.1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non può avere effetto se non si attua direttamente sul titolo, e pertanto resta inefficace se attuato nelleforme del pignoramento presso terzi. Sostengonoche, nel caso di specie , il diritto di credito sorto dal contratto di compravendita, ed avente ad oggetto il pagamento del relativo pre zzo , sarebbe stato “ in c orporato ” nei titoli di credito in seguito all’emissione delle cambiali, sicché esso era suscettibile di C.C.29.09.2022 N. R.G. 04473/2020 Pres. De S E S P S est. essere assoggettato ad esecuzione forzata soltanto con l’ attuazione dell’esecuzione medesima direttamente sul titolo, con conseguente necessità di eseguire il p ignoramento pre s so il debitore diretto (prenditore o giratario del titolo) e con conseguente nullità radicale del pignoramento eseguito , invece, nella forma dell’espropriazione presso terzi.
1.1.Il motivo è infondato. Il pignoramento eseguito dalla banca creditrice non aveva a d oggetto titoli di credito ma il credito che i debitori esecutati vantavano verso la D s.r.l., il quale trovava la sua fonte nel contratto di compravendita del terreno stipulato per atto pubblico : l a creditrice procedente aveva infatti agito
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