Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34005

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34005
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4630/2015 R.G., proposto DA la "Equitalia Sud S.p.A.", con sede in Roma, in persona di F S, nella qualità di responsabile pro tempore del contenzioso esattoriale per la Regione Campania, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio M D L da Roma 1'8 luglio 2014, rep. n. 39345, nella qualità di incorporante la "Equitalia Polis S.p.A.", in virtù di rogito redatto dal Notaio P C da Roma il 22 giugno 2011, rep. n. 77189, rappresentata e difesa dall'Avv. F P M, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l'Avv. P A, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE

CONTRO

Allocca Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. G E, con studio in Somma Vesuviana (NA), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Valsesia n. 40, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 3 luglio 2013 n. 145/34/2013;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

La "Equitalia Sud S.p.A.", nella qualità di incorporante la "Equitalia Polis S.p.A.", in veste di agente della riscossione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 3 luglio 2013 n. 145/34/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione di ipoteca per l'importo di C 2.217.699,81, in dipendenza di cinque cartelle di pagamento per contributi previdenziali, TARSU, IRPEF ed IRPEG, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di Allocca Antonio avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 26 maggio 2011 n. 388/44/2011, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di secondo grado ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto della notifica dell'atto di appello oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione - nella misura di sei mesi, secondo il testo novellato dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. - dalla pubblicazione della decisione di prime cure. Il ricorso è affidato a sette motivi. Allocca Antonio si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado l'applicabilità della riduzione a sei mesi del termine lungo di impugnazione, ancorché tale modifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione era ancora pari ad un anno.
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