Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2023, n. 13007
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Testo completo
1. A. Linee Aeree Spa in Amministrazione Straordinaria ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l'appello della medesima avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso il diniego parziale frapposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso del credito Ires, per gli anni dal 2004 al 2007.
2. La contribuente esponeva nella dichiarazione dei redditi - Modello Consolidato nazionale e mondiale - depositata il 30/09/2008 con riferimento all'anno di imposta 2007 un credito di Euro 15.423.011,00 che, a seguito di sollecito, veniva rimborsato solo parzialmente dall'Ufficio. In particolare, con provvedimento del 27 gennaio 2015, l'Amministrazione negava il rimborso della somma di Euro 4.505.285,00 che, riteneva non adeguatamente documentata. Detto importo era imputabile a ritenute d'acconto per le quali, a detta dell'Ufficio, non era stata prodotta certificazione dalla quale potesse desumersi l'effettiva esistenza del credito.
3. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo, a seguito della documentazione prodotta dalla contribuente in corso di giudizio, il diritto al rimborso per l'ulteriore somma di Euro 952.379,92.
Negava, invece, il rimborso per la parte residua che riteneva non documentata.
4. La C.t.r., pronunciandosi sull'appello della contribuente che reclamava il diritto al rimborso dell'intero importo esposto in dichiarazione, confermava la sentenza di primo grado.
5. La contribuente in data 02 marzo 2023 ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c..
Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi su parte della domanda e, in particolare, sulla domanda di riconoscimento del credito portato e provato dall'ulteriore documentazione prodotta in primo grado per l'importo di Euro 502.175,15. Evidenzia, in particolare, che in primo grado aveva depositato in data 1 febbraio 2017 una prima nota documentale relativa a documentazione bancaria che provava ritenute subite per Euro 502.175,15;che all'udienza di trattazione del 22 febbraio 2017 aveva prodotto ulteriore documentazione attestante il pagamento di ritenute per ulteriori Euro 952.379,82. Rileva che la C.t.p., non avvedendosi della documentazione prodotta con la nota del 1 febbraio, aveva riconosciuto il credito solo con riferimento agli importi di cui alla documentazione prodotta all'udienza del 22 febbraio. Aggiunge che l'omissione era stata oggetto di specifica censura nel giudizio di secondo grado a mezzo del quarto motivo di appello ed era stata ribadita anche con la memoria di replica;che, ciononostante, la C.t.r. aveva omesso qualsiasi pronuncia sul punto.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
Censura il mancato esercizio ad opera della C.t.r. dei poteri istruttori per l'acquisizione della documentazione probatoria del credito in possesso di terzi ed il rigetto dell'istanza avanzata in tal senso.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
Assume che la C.t.r. avrebbe reso in merito al rigetto dell'istanza istruttoria - richiesta di CTU e/o accesso - motivazione apparente e/o perplessa.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c..
Assume che la C.t.r, reiterando lo stesso errore commesso dalla C.t.p., non si era avveduta che la mancata contestazione ad opera dell'Ufficio del fatto costitutivo relativo all'effettuazione della ritenuta rendeva superfluo l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione falsa applicazione dell'art. 267 c.c., della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, dell'art. 22 T.U.I.R., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-ter, 76, 163.
Censura la sentenza impugnata per aver negato parte del rimborso in quanto non supportato dalle certificazioni del sostituto d'imposta e per aver ritenuto che l'Amministrazione Straordinaria non avesse assolto al proprio onere probatorio, mentre era l'Ufficio che era rimasto inerte non assolvendo al dovere di acquisire le prove. Assume che le certificazioni del sostituto d'imposta non hanno "funzione probatoria" della ritenuta;che al contribuente, nel ruolo di "sostituito d'imposta" non è precluso provare la ritenuta con mezzi equipollenti;che "la prova dell'effettuazione della ritenuta" è più prossima all'Ufficio che al contribuente;che l'Ufficio avrebbe potuto acquisire i modelli 770 delle banche segnalate e verificare l'effettuazione delle ritenute, mentre era rimasto inerte.
6. Il primo motivo è fondato.
6.1. Il quarto motivo di appello, riportato testualmente nel ricorso in cassazione, censurava la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il credito anche con riferimento all'ulteriore importo di Euro 502.175,15 di cui alla documentazione depositata con nota del 1 febbraio 2017. Sul punto la C.t.r. ometteva qualsiasi pronuncia.