Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11642

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11642
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: EHIBOR CRISTOPHER NOREWA nato a BENIN CITY (NIGERIA) il 22/12/1979 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGI, per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato;
lette le conclusioni dell'avv. VINCENZO GALEOTA che, in difesa di EHIBOR CRISTOPHER NOREWA, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con sentenza del 26/1/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI il 28/2/2018 ha assolto EHIBOR CRISTOPHER NOREWA per il reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., capo A), perché il fatto non costituisce reato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. capo B).

1. C N è stato rinviato a giudizio per il reato di tentata estorsione - che avrebbe commesso in due diverse occasioni in danno degli operatori di un centro di prima accoglienza in relazione alle condotte poste in essere per il ritiro di generi alimentari per lui e per la famiglia e per il rilascio del codice fiscale alla moglie- e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso a seguito dell'intervento dei Carabinieri. All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale è stato acquisito il verbale di arresto e sono stati sentiti gli operanti, gli addetti del centro di accoglienza, altri ospiti e una religiosa, l'imputato è stato condannato per entrambi i reati. A seguito dell'impugnazione proposta dalla difesa, la Corte d'Appello, diversamente valutate le prove, analizzate le dichiarazioni rese dai testi della difesa, ritenute non credibili le testimonianze degli addetti al centro, persone offese, ha assolto l'imputato per la tentata estorsione di cui al capo B) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di resistenza commesso nella caserma dei Carabinieri.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale e, a mezzo del difensore, l'imputato che hanno rispettivamente dedotto i seguenti motivi.

3. Ricorso del Procuratore Generale.

3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen.

3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 194 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen.

4. Ricorso dell'avv. Galeota nell'interesse di C N Ehibor.

4.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. quanto alla "erronea percezione della prova rappresentativa del contegno assunto dal ricorrente in occasione dell'arresto". Nel primo motivo la difesa rileva che la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente non sarebbe tale da configurare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato, infatti, avrebbe nella sostanza tenuto esclusivamente una condotta passiva e non avrebbe posto in essere alcuna azione violenta, correttamente attribuita alla sola moglie. Sotto tale profilo la lettura e la valutazione degli atti processuali avrebbe dovuto condurre il giudice di merito ad addivenire a una diversa e opposta conclusione.

4.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. quanto al tema dell'attendibilità delle testimonianze con riferimento alla "contestazione delle condotte integranti la consumazione del reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen." Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto dei contrasti esistenti tra quanto dichiarato dai testimoni e il contento del verbale di arresto nel quale emerge che il ricorrente aveva tenuto esclusivamente un comportamento ostruzionistico, a differenza di quello attivo della moglie.

4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. Nel terzo motivo, sotto altro profilo, il ricorrente censura la conclusione del giudice d'appello in ordine alla riferibilità delle condotte poste in essere alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. proc. pen.

4.4. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. "per avere omesso 11 giudicante di motivare in merito alla richiesta applicazione della causa di non punibilità codificata nell'art. 393 bis cod. pen.". Nel quarto motivo la difesa rileva la carenza anche grafica di qualsivoglia motivazione in ordine alla richiesta di applicare la scriminante specificamente prevista per il reato contestato.

4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Nei motivi quinto e sesto il ricorrente, considerata l'effettiva consistenza dei fatti e le circostanze nelle quali le condotte sono state poste in essere, censura la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

5. In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Lidia Giorgi, che chiede che il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro sia rigettato e quello della difesa sia dichiarato inammissibile.
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